Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa a misure dirette a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica professionale;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il Consiglio nazionale forense;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione
L'esercizio permanente in Italia dalla professione di avvocato da parte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso del titolo professionale, e' disciplinato dai titoli I e III del presente decreto.
La prestazione di servizi con carattere di temporaneita' da parte di avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e' disciplinata dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31.
Le disposizioni dei titoli I e III del presente decreto sono applicabili anche ai cittadini di uno degli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo.
Art
2.
Qualifica professionale
Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l'esercizio in Italia della professione di avvocato sono i seguenti: Avocat-Advocaat Belgio); Advokat (Danimarca); Rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);
Abogado-Advocat-Avogado-Abokatu (Spagna);
Avocat (Francia);
Barrister-Solicitor (Irlanda);
Avocat (Lussemburgo);
Advocaat (Paesi Bassi);
Rechtsanwalt (Austria);
Advogado (Portogallo);
Asianajaja-Advokat (Finlandia);
Advokat (Svezia);
Advocate-Barrister-Solicitor (Regno Unito).
Art
2.
Qualifica professionale
Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l'esercizio in Italia della professione di avvocato sono i seguenti: Avocat-Advocaat Belgio); (Bulgaria) Advokat (Danimarca); Rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania); (Grecia)
Abogado-Advocat-Avogado-Abokatu (Spagna);
Avocat (Francia);
Barrister-Solicitor (Irlanda);
Avocat (Lussemburgo);
Advocaat (Paesi Bassi);
Rechtsanwalt (Austria);
Advogado (Portogallo);
Avocat (Romania) ;
Asianajaja-Advokat (Finlandia);
Advokat (Svezia);
Advocate-Barrister-Solicitor (Regno Unito).
Art
2.
Qualifica professionale
1. Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l'esercizio in Italia della professione di avvocato sono i seguenti: avocat/advocaat (Belgio); АДВОКАТ (Bulgaria); advokat (Repubblica ceca); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania); vandeadvokaat (Estonia) δικηγoρος (Grecia); abogado-advocat-avogado-abokatu (Spagna); avocat (Francia); odvjetnik/odvjetnica (Croazia); barrister-solicitor (Irlanda); δικηγoρος (Cipro); zvêrinâts/advokâts (Lettonia); advokatas (Lituania); avocat (Lussemburgo); ügyved (Ungheria); advocaat (Paesi Bassi); rechtsanwalt (Austria); adwokat/radca prawny (Polonia); advogado (Portogallo); avocat (Romania); odvetnik/odvetnica (Slovenia); advokat/komerčný pravnik (Slovacchia); asianajaja/advokat (Finlandia); advokat (Svezia); advocate-barrister-solicitor (Regno Unito) .
Art
4.
Esercizio delle attivita' professionali
L'avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con legge 23 novembre 1939, n. 1949, e con legge 24 febbraio 1997, n. 27, utilizzando il titolo professionale di origine, alle condizioni e secondo le modalita' previste nel presente titolo.
L'avvocato integrato ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalita' previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato.