VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art
1.
L'art. 3, comma quarto, lettera b), del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n, 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e' sostituito dal seguente:
« b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera
Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo
.
Art
2.
E' abrogato l'art. 94, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 novembre 1939-XVIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - RICCI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI