Art
1.
Qualifica professionale
Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attivita' professionali con una delle seguenti denominazioni:
avocat-advocaat (Belgio);
advokat (Danimarca);
rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);
avocat (Francia);
barrister-solicitor (Irlanda);
avocat-avoue' (Lussemburgo);
advocaat (Paesi Bassi);
advocate-barrister-solicitor (Regno Unito).
Art
1.
Qualifica professionale.
Sono considerali avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attivita' professionali con una delle seguenti denominazioni: avocat-advocaat (Belgio); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania); avocat (Francia); barrister-solicitor (Irlanda); avocat-avoue' (Lussemburgo); advocaat (Paesi Bassi); advocate-barrister-solicitor (Regno Unito); δικηγoρος (Grecia); abogado (Spagna); advogado (Portogallo); rechtsanwalt (Austria); asianajaja/advokat (Finlandia); advokat (Svezia); advokat (Repubblica ceca); vandeadvokaat (Estonia); δικηγoρος (Cipro); zvêrinâts/advokâts (Lettonia); advokatas (Lituania); ügyved (Ungheria); avukat/prokoratur legali (Malta); adwokat/radca prawny (Polonia); odvetnik/odvetnica (Slovenia); advokat/komercný pravnik (Slovacchia); АДВОКАТ (Bulgaria); avocar (Romania); Odvjetnik/Odvjetnica (Croazia) .
Art
2.
Prestazione di servizi professionali
Le persone di cui all'articolo 1 sono ammesse all'esercizio delle attivita' professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneita' e secondo le modalita' stabilite dal presente titolo.
Per l'esercizio delle attivita' professionali di cui al comma precedente, non e' consentito stabilire nel territorio della Repubblica uno studio ne' una sede principale o secondaria.
Art
2.
Prestazione di servizi professionali
Le persone di cui all'articolo 1 sono ammesse all'esercizio delle attivita' professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneita' e secondo le modalita' stabilite dal presente titolo.
COMMA ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 2003, N.14
Art
3.
Uso del titolo
Gli avvocati indicati all'articolo 1 debbono fare uso del proprio titolo professionale, espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartengono ovvero dell'autorita' giurisdizionale presso la quale sono ammessi ad esercitare la professione a norma delle disposizioni vigenti in detto Stato.
Art
4.
Doveri
Per l'esercizio delle loro attivita' professionali, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza delle vigenti norme legislative, professionali e deontologiche, ad eccezione di quelle riguardanti il requisito della cittadinanza italiana, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, il superamento dell'esame di Stato, l'obbligo della residenza nel territorio della Repubblica, l'iscrizione in un albo degli avvocati e l'obbligo del giuramento.