LEGGE 9 febbraio 1982, n. 31 - Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee

Coming into Force27 Febbraio 1982
Enactment Date09 Febbraio 1982
Published date12 Febbraio 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/02/12/082U0031/CONSOLIDATED/20141110
Official Gazette PublicationGU n.42 del 12-02-1982
Titolo I ESERCIZIO IN ITALIA, DA PARTE DEGLI AVVOCATI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE, DI ATTIVITA' PROFESSIONALI A TITOLO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Qualifica professionale

Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attivita' professionali con una delle seguenti denominazioni:

avocat-advocaat (Belgio);

advokat (Danimarca);

rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);

avocat (Francia);

barrister-solicitor (Irlanda);

avocat-avoue' (Lussemburgo);

advocaat (Paesi Bassi);

advocate-barrister-solicitor (Regno Unito).

Art 1.

Qualifica professionale.

Sono considerali avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attivita' professionali con una delle seguenti denominazioni: avocat-advocaat (Belgio); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania); avocat (Francia); barrister-solicitor (Irlanda); avocat-avoue' (Lussemburgo); advocaat (Paesi Bassi); advocate-barrister-solicitor (Regno Unito); δικηγoρος (Grecia); abogado (Spagna); advogado (Portogallo); rechtsanwalt (Austria); asianajaja/advokat (Finlandia); advokat (Svezia); advokat (Repubblica ceca); vandeadvokaat (Estonia); δικηγoρος (Cipro); zvêrinâts/advokâts (Lettonia); advokatas (Lituania); ügyved (Ungheria); avukat/prokoratur legali (Malta); adwokat/radca prawny (Polonia); odvetnik/odvetnica (Slovenia); advokat/komercný pravnik (Slovacchia); АДВОКАТ (Bulgaria); avocar (Romania); Odvjetnik/Odvjetnica (Croazia) .

Art 2.

Prestazione di servizi professionali

Le persone di cui all'articolo 1 sono ammesse all'esercizio delle attivita' professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneita' e secondo le modalita' stabilite dal presente titolo.

Per l'esercizio delle attivita' professionali di cui al comma precedente, non e' consentito stabilire nel territorio della Repubblica uno studio ne' una sede principale o secondaria.

Art 2.

Prestazione di servizi professionali

Le persone di cui all'articolo 1 sono ammesse all'esercizio delle attivita' professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneita' e secondo le modalita' stabilite dal presente titolo.

COMMA ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 2003, N.14

Art 3.

Uso del titolo

Gli avvocati indicati all'articolo 1 debbono fare uso del proprio titolo professionale, espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartengono ovvero dell'autorita' giurisdizionale presso la quale sono ammessi ad esercitare la professione a norma delle disposizioni vigenti in detto Stato.

Art 4.

Doveri

Per l'esercizio delle loro attivita' professionali, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza delle vigenti norme legislative, professionali e deontologiche, ad eccezione di quelle riguardanti il requisito della cittadinanza italiana, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, il superamento dell'esame di Stato, l'obbligo della residenza nel territorio della Repubblica, l'iscrizione in un albo degli avvocati e l'obbligo del giuramento.

Art 5.
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