LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013

Coming into Force04 Settembre 2013
Enactment Date06 Agosto 2013
Published date20 Agosto 2013
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2013/08/20/13G00138/CONSOLIDATED/20140624
Official Gazette PublicationGU n.194 del 20-08-2013
Capo I Disposizioni in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi e in materia di diritto di stabilimento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Procedura di infrazione 2011/2053.

  1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: «dallo Stato del cittadino dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «con documentazione ufficiale»;

    2. all'articolo 5, comma 5, le parole: «, secondo la legge nazionale,» sono soppresse;

    3. all'articolo 9:

      1) al comma 3-bis, le parole: «, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto in base a un altro diritto soggettivo» sono soppresse;

      2) al comma 5, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

      c-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione

      ;

    4. all'articolo 10, comma 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:

      d-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione

      .

  2. All'articolo 183-ter, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «lettera a),» sono soppresse.

Art 2.

Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi dei consulenti di proprieta' industriale. Caso EU Pilot 2066/11/MARK.

  1. All'articolo 203 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 e' abrogato.

Art 3.

Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attivita' di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK.

  1. L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attivita' di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

  2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.

  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.

Art 4.

Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo. Procedura di infrazione 2012/4094.

  1. All'articolo 51 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

2. Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1, e' alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al predetto fondo, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore del fondo stesso

.

Art 5.

Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di societa' tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK.

  1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 35:

    1) al comma 1, le parole: «, purche' almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato» sono soppresse;

    2) al comma 2, le parole: «socio in possesso del titolo di avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista in possesso del titolo di avvocato»;

  2. all'articolo 36, comma 4, le parole: «socio in possesso del titolo di avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista in possesso del titolo di avvocato».

Art 6.

Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE.

  1. All'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, le parole: «un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o piu' Stati membri, tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno o piu' Paesi terzi» sono sostituite dalle seguenti: «un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno o piu' Paesi terzi».

Art 7.

Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Casi EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME.

  1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente»;

    2. dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

    3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

    3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano

    .

  2. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le seguenti: «e dello status di protezione sussidiaria».

Capo II Disposizioni in materia di fiscalita'
Art 8.

Modifica al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di tassazione di aeromobili. Caso EU Pilot 3192/12/TAXU.

  1. Il comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:

14-bis. L'imposta di cui al comma 11 si applica anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi. L'imposta e' dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi e' superato. Superato tale limite, se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta e' pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio dello Stato. L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Sono esenti dall'imposta gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre a quelli indicati nel comma 14

.

Art 9.

Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Caso EU Pilot 1711/11/TAXU

  1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

      Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato...

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