LEGGE 29 dicembre 1990, n. 405 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991)

Coming into Force01 Gennaio 1991
Published date31 Dicembre 1990
Enactment Date29 Dicembre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/12/31/090G0461/CONSOLIDATED/19951214
Official Gazette PublicationGU n.303 del 31-12-1990 - Suppl. Ordinario n. 91
Capo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Per l'anno 1991, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 118.400 miliardi. Tenuto conto delle operazioni di rimborso dei prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1991 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 231.600 miliardi per l'anno finanziario 1991. 2. Per gli anni 1992 e 1993 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 138.156 miliardi ed in lire 129.900 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 253.156 miliardi ed in lire 220.250 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1992 e 1993, il limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 94.700 miliardi ed in lire 63.400 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 209.700 miliardi ed in lire 153.750 miliardi.

Art 2.
  1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove e maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciscuno di detti anni, e' interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato all'articolo 1, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria. 2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1991-1993, restano determinati per l'anno 1991 in lire 31.616.579 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 10.767,846 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge. 3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1991 e triennale 1991-1993, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 4. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro. 5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3 lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1991 in lire 2.290 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge. 6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e) della legge 5 agosto 1978, n. 468 le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella. 7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 nelle misure indicate nella Tabella F, allegata alla presente legge. 8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1991, a carico degli esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi, gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 9. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1991 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi ivi compresa la garanzia sui prestiti, limitatamente ad un controvalore di lire 600 miliardi, contratti nell'anno 1991 ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art 3.
  1. In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 1990, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1991, 1992 e 1993 sono valutate, rispettivamente, in lire 2.800 miliardi, lire 4.300 miliardi e lire 4.500 miliardi.

Art 4.
  1. Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' per quello dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi a partire dall'anno 1991 da parte dei contribuenti diversi dalle societa' e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 95 per cento. Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche' per quello dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 98 per cento anche per i periodi successivi a quelli indicati all'articolo 4, comma 1, della legge 11 marzo 1988 n. 67.

  2. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e dei conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' stabilita al 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

  3. Negli anni 1991 e 1992 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249 e successive modificazioni, e' stabilito, con esclusione dei depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.

  4. Le modificazioni derivanti dalla revisione degli estimi del catasto edilizio urbano mediante nuove tariffe e nuove rendite catastali disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1992 ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati nonche' per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati, dalle scritture private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere successivamente al 31 dicembre 1991. Le predette modificazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1991. Per la determinazione dei redditi dei fabbricati per gli anni 1990 e 1991 nonche' per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati, dalle scritture private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere dal 1 gennaio al 31 dicembre 1991 si applicano le rendite del catasto edilizio urbano vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con i coefficienti di aggiornamento risultanti dalla tabella 1 allegata alla presente legge, determinati sulla base dei coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989, aumentati del 25 per cento ed arrotondati alla lira superiore. Restano...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT