DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale

Coming into Force14 Maggio 2006
Enactment Date04 Aprile 2006
Published date29 Aprile 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/04/29/006G0180/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.99 del 29-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 105
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, recante istituzione del sistema pubblico di connettivita' e la rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10 della legge 23 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, recante «Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie» al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, cosi' come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 26 gennaio 2006;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro delle comunicazioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato: «decreto legislativo», sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera b) dopo le parole: «opportune tecnologie» e' aggiunta la seguente: «anche»; alla lettera e) dopo le parole: «che collegano» sono inserite le seguenti: «all'identita' del titolare» e sono soppresse le parole: «ai titolari e confermano l'identita' informatica dei titolari stessi;»; alla lettera q) la parola: «autenticazione» e' sostituita dalla seguente: «identificazione»; alla lettera r) sono soppresse le parole: «e la sua univoca autenticazione informatica», nonche' le parole: «, quale l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica».

Art 2.

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1. Al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo, dopo le parole: «delle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del codice»; al termine e' aggiunto il seguente periodo: «I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato.».

Art 3.

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» e' soppressa la parola: «centrali».

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo sono inseriti i seguenti:

1-bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.

1-ter. Le controversie concernenti l'esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

.

Art 4.

Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo le parole: «al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto,».

Art 5.

Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo, sono inseriti i seguenti:

    1-bis. Gli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, promuovono l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.

    1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilita' penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti.

    .

  2. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 e' aggiunto il seguente:

    5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati.

    .

Art 6.

Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo e' inserito il seguente:

3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e' istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive.

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Art 7.

Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo e' inserito il seguente:

1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un proprio centro.

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Art 8.

Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

  1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo, dopo le parole: «con strumenti telematici» sono inserite le seguenti: «conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71»; le parole da: «a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice».

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo, e' inserito il seguente:

    1-bis. L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' ed immodificabilita', fermo restando quanto disposto dal comma 2.

    .

  3. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo e' sostituito dal seguente:

    2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullita', dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile.

    .

  4. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo dopo le parole: «Le regole tecniche» sono inserite le seguenti : «per la formazione,».

Art 9.

Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005...

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