DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2000, n. 427 - Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE

Coming into Force08 Febbraio 2001
Published date24 Gennaio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/01/24/001G0028/ORIGINAL
Enactment Date23 Novembre 2000
Official Gazette PublicationGU n.19 del 24-01-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Vista la direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Disposizione preliminare

  1. Il titolo della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal seguente: "Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998".

  2. Nel testo della citata legge n. 317 del 1986, le parole: "direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983", ovvero le parole: "direttiva 83/189/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE".

Art 2.

Sostituzione articolo 1 della legge n. 317 del 1986

  1. L'articolo 1 della citata legge n. 317 del 1986 e' sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Definizioni preliminari). - 1. Ai fini della presente legge, nonche' per l'esercizio delle competenze di cui al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per:

  1. "prodotto : i prodotti di fabbricazione industriale ed i prodotti agricoli compresi i prodotti della pesca;

  2. "servizio : qualsiasi servizio della societa' dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende: per "servizio a distanza un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; per "servizio per via elettronica un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati e che e' interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; per "servizio a richiesta individuale di un destinatario di servizi un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;

  3. "regola relativa ai servizi : un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attivita' di servizio di cui al punto b) ed al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi ed al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi definiti al predetto punto b). Si considera riguardante specificamente i servizi della societa' dell'informazione una regola che, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, si pone come finalita' e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi; non si considera riguardante specificamente i servizi della societa' dell'informazione una regola che riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale;

  4. "specifica tecnica : una specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste ad un prodotto, quali i livelli di qualita' o di appropriata utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonche' le procedure di valutazione della conformita'. Sono altresi' compresi i metodi ed i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonche' ai medicinali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, cosi' come i metodi ed i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

  5. "altro requisito : un requisito diverso da una specifica tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

  6. "norma : una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto e abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: norma internazionale, norma europea, norma nazionale. Sono norme internazionali, europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un'organizzazione internazionale di normalizzazione, da un organismo europeo di normalizzazione o da un organismo nazionale di normalizzazione;

  7. "programma di normalizzazione : un piano di lavoro predisposto da uno degli organismi di cui alla lettera l) contenente l'elenco delle materie costituenti oggetto dei lavori di normalizzazione;

  8. "progetto di norma il documento contenente il testo delle specifiche tecniche per una determinata materia, predisposto ai fini dell'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale, quale risulta dai lavori preparatori e qual e' distribuito ai fini di pubblica inchiesta o di commento;

  9. "organismo europeo di normalizzazione : uno degli organismi elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE;

  10. "organismo nazionale di normalizzazione : uno degli organismi elencati nell'allegato II della direttiva 98/34/CE;

  11. "regola tecnica : una specifica tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni, anche amministrative, che ad esse si applicano, la cui osservanza e' obbligatoria per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un prestatore di servizi o l'utilizzo degli stessi in tutto il territorio nazionale o in una parte importante di esso. Costituiscono, inoltre, regole tecniche le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi, ad eccezione di quelle indicate all'articolo 9-ter. Costituiscono in ogni caso regole tecniche:

    1) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento diretto ovvero indiretto, attraverso codici professionali o di buona prassi, a specifiche tecniche o ad alti requisiti o a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformita'...

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