DECRETO-LEGGE 30 giugno 1982, n. 390 - Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie locali e dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

Coming into Force01 Luglio 1982
Enactment Date30 Giugno 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/07/01/082U0390/CONSOLIDATED/19930803
Published date01 Luglio 1982
Official Gazette PublicationGU n.179 del 01-07-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disciplinare le funzioni prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie locali e

dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Qualora alla data del 1 luglio 1982 le unita' sanitarie locali non abbiano iniziato l'esercizio effettivo delle funzioni dell'ANCC, dell'ENPI e degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, loro trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833; il prefetto, con proprio decreto, nomina un commissario, il quale esercita, nel territorio della provincia, i compiti gia' svolti dai predetti enti ed organi, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, convertito nella legge 23 marzo 1982, n. 97.

Il commissario di cui al precedente comma cessa, con decreto del prefetto, dalle sue funzioni al momento in cui le unita' sanitarie locali inizieranno l'effettivo esercizio delle funzioni loro trasferite e comunque entro il 31 dicembre 1982.

Fino alla data del 31 dicembre 1982 le regioni possono chiedere ai commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC l'effettuazione di attivita' connesse all'esercizio, da parte delle unita' sanitarie locali, delle funzioni di cui ai precedenti comma, assumendone gli oneri a carico degli stanziamenti alle regioni assegnati sul fondo sanitario nazionale.

Fermo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1982, riguardo ai beni mobili ed immobili ed alle attrezzature dell'ENPI e dell'ANCC, salvo quelli necessari per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del successivo articolo 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disciplinare le funzioni prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie locali e

dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Nelle province in cui, alla data del 1 luglio 1982, le unita' sanitarie locali non abbiano iniziato l'esercizio effettivo delle funzioni dell'ANCC, dell'ENPI e degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale loro trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, il prefetto, con proprio decreto, nomina un commissario, il quale esercita, nel territorio della provincia i compiti gia' svolti dai predetti enti ed organi.

Il commissario di cui al precedente comma cessa, con decreto del prefetto, dalle sue funzioni al momento in cui le unita' sanitarie locali inizieranno l'effettivo esercizio delle funzioni loro trasferite e comunque entro il 31 dicembre 1982.

Fino alla data del 31 dicembre 1982 le regioni possono chiedere ai commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC l'effettuazione di attivita' connesse all'esercizio, da parte delle unita' sanitarie locali, delle funzioni di cui ai precedenti comma, assumendone gli oneri a carico delle quote del fondo sanitarie nazionale assegnate alle singole regioni.

Fermo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1982, riguardo ai beni mobili ed immobili ed alle attrezzature dell'ENPI e dell'ANCC, salvo quelli necessari per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del successivo articolo 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disciplinare le funzioni prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie locali e

dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Nelle province in cui, alla data del 1 luglio 1982, le unita' sanitarie locali non abbiano iniziato l'esercizio effettivo delle funzioni dell'ANCC, dell'ENPI e degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale loro trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, il prefetto, con proprio decreto, nomina un commissario, il quale esercita, nel territorio della provincia i compiti gia' svolti dai predetti enti ed organi.

Il commissario di cui al precedente comma cessa, con decreto del prefetto, dalle sue funzioni al momento in cui le unita' sanitarie locali inizieranno l'effettivo esercizio delle funzioni loro trasferite e comunque entro il 31 dicembre 1982.

Fino alla data del 31 dicembre 1982 le regioni possono chiedere ai commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC l'effettuazione di attivita' connesse all'esercizio, da parte delle unita' sanitarie locali, delle funzioni di cui ai precedenti comma, assumendone gli oneri a carico delle quote del fondo sanitarie nazionale assegnate alle singole regioni.

Fermo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1982, riguardo ai beni mobili ed immobili ed alle attrezzature dell'ENPI e dell'ANCC, salvo quelli necessari per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del successivo articolo 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441. 2

Art 2.

Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unita' sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' attribuita, a decorrere dal 1 luglio 1982, all'ISPESL la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali, nonche' il controllo di conformita' dei prodotti industriali di serie al tipo...

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