DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2005, n. 42 - Istituzione del sistema pubblico di connettivita' e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229

Coming into Force14 Aprile 2005
End of Effective Date13 Maggio 2006
Enactment Date28 Febbraio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/03/30/005G0066/CONSOLIDATED/20060429
Published date30 Marzo 2005
Official Gazette PublicationGU n.73 del 30-03-2005
Capo I Principi generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante riassetto in materia di societa' dell'informazione finalizzato a rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici;

Visto l'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

Rilevato che, ai sensi del citato articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, si deve procedere, attraverso uno o piu' decreti legislativi ad un generale coordinamento e riassetto della disciplina normativa vigente, al fine di garantire la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per via telematica delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto necessario riordinare in un sistema unitario ed organico, che consente la massima semplificazione, gli strumenti operativi, attualmente utilizzati dalle pubbliche amministrazioni;

Considerato il documento «L'e-goverment per un federalismo efficiente. Una visione condivisa, una realizzazione cooperativa», approvato dalla Conferenza unificata il 24 luglio 2003;

Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione del 18 marzo 2003, con la quale sono stati stanziati 17 milioni di euro per la realizzazione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio deI Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 2004;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 23 settembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, epresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 14 giugno e 30 agosto 2004;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;

Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;

Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

  2. «trasporto di dati»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;

  3. «interoperabilita' di base»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

  4. «connettivita»: l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilita' di base;

  5. «interoperabilita' evoluta»: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

  6. «cooperazione applicativa»: la parte del sistema pubblico di connettivita' finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 APRILE 2006, N. 159

Art 2.

Sistema pubblico di connettivita'

  1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente decreto definisce e disciplina il sistema pubblico di connettivita', di seguito «SPC», al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneita' nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.

  2. Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

  3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

  1. sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;

  2. economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa;

  3. sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 APRILE 2006, N. 159

Art 3.

Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni

  1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l'infrastruttura di connettivita' che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualita'.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 APRILE 2006, N. 159

Capo II Sistema pubblico di connettivita'
Art 4.

Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita'

  1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

  3. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonche' dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. E' altresi' garantita la possibilita' di connessione al SPC delle autorita' amministrative indipendenti.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 APRILE 2006, N. 159

Art 5.

Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita'

  1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, avvengono nel rispetto delle procedure di cooperazione applicativa finalizzate allo svolgimento di procedimenti amministrativi e costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge se realizzate nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 16.

Art 5.
...

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