LEGGE 22 novembre 2017, n. 175 - Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia

Coming into Force27 Dicembre 2017
Enactment Date22 Novembre 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/12/12/17G00189/ORIGINAL
Published date12 Dicembre 2017
Official Gazette PublicationGU n.289 del 12-12-2017
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Principi

  1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19:

    1. promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralita' delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identita' nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonche' quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;

    2. riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificita', assicurando altresi' la tutela dei lavoratori del settore;

    3. riconosce l'utilita' sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.

  2. La Repubblica promuove e sostiene le attivita' di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalita' artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare:

    1. le attivita' teatrali;

    2. le attivita' liriche, concertistiche, corali;

    3. le attivita' musicali popolari contemporanee;

    4. le attivita' di danza classica e contemporanea;

    5. le attivita' circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonche' le attivita' di spettacolo viaggiante;

    6. le attivita' a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralita' dei linguaggi artistici;

    7. i carnevali storici e le rievocazioni storiche.

  3. La Repubblica riconosce altresi':

    1. il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale;

    2. il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore;

    3. la peculiarita' del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee;

    4. la tradizione dei corpi di ballo italiani;

    5. l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani;

    6. l'attivita' dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.

  4. L'intervento pubblico a sostegno delle attivita' di spettacolo favorisce e promuove, in particolare:

    1. la qualita' dell'offerta, la pluralita' delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversita' come espressione della contemporaneita';

    2. la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonche' l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;

    3. le attivita' di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia;

    4. il teatro e altre forme dello spettacolo per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca;

    5. l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunita' di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia;

    6. il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attivita' di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate;

    7. lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assicurare, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, un'offerta di qualita' su tutto il territorio nazionale e favorire la collaborazione con il sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;

    8. la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero, e favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti;

    9. la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti;

    10. la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonche' della tradizione della scena e dei suoi mestieri;

    11. l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico;

    12. le attivita' di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attivita';

    13. le modalita' di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attivita' di cui al comma 2.

Art 2.

Deleghe al Governo

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attivita', organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonche' per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attivita' circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto piu' efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualita' artistico-culturale delle attivita', incentivandone la produzione, l'innovazione, nonche' la fruizione da parte della collettivita', con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformita' alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

    1. adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega;

    2. razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, mantenendo o prevedendo, tra l'altro, tra le attribuzioni statali:

      1) la gestione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

      2) la determinazione dei criteri per l'erogazione e delle modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore dello spettacolo istituito dall'articolo 3 della presente legge e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto...

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