DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113 - Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio

Coming into Force25 Giugno 2016
Enactment Date24 Giugno 2016
Published date24 Giugno 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/06/24/16G00126/CONSOLIDATED/20200814
Official Gazette PublicationGU n.146 del 24-06-2016
Capo I Norme in materia di enti territoriali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e urgenza di prevedere misure in materia di enti territoriali, anche in relazione alle conseguenze finanziarie di calamita' naturali;

Ritenuta, altresi', la necessita' e urgenza di prevedere misure in materia di spesa sanitaria, di emergenze ambientali, di sostegno all'agricoltura e di attivita' culturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto-legge:

Art 1.

Disposizioni relative al Fondo di solidarieta' comunale

  1. Al comma 380-sexies dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «pari a 80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro».

  2. Le disponibilita' residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015, «Fondo di solidarieta' comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2015, che risultino non utilizzate per le finalita' di cui alla norma citata, possono esserlo per le medesime finalita' per l'anno 2016.

  3. Al comma 380-quater, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e si puo' applicare un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun Comune».

Art 1 bis.

Art. 1-bis (Semplificazione del processo di determinazione delle capacita' fiscali).

((1. Al comma 5-quater dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni; lo schema di decreto e' trasmesso alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e' comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo del presente comma. Nel caso di adozione delle sole capacita' fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto e' inviato alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e' comunque adottato";

  2. al secondo periodo, le parole: "periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "primo periodo" e le parole: "dopo la conclusione dell'intesa" sono sostituite dalle seguenti: "dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa";

  3. al terzo periodo, le parole: "secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "terzo periodo")).

Art 1 ter.

Art. 1-ter (Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati).

((1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, e' disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non puo' essere disposta nei confronti del minore di eta' inferiore agli anni quattordici ed e' limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo e' data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio".

  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).

Art 2.

Applicazione graduale riduzioni del fondo di solidarieta' comunale

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 436, sono inseriti i seguenti:

436-bis, A decorrere dall'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 non e' stata applicata nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettere a) e b), si applica a carico degli stessi con la seguente gradualita', fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435:

a) per l'anno 2017, in misura pari al 25 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

b) per l'anno 2018, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

c) per l'anno 2019, in misura pari al 75 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

d) a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.

436-ter, Nell'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 e' stata applicata nella misura del 50 per cento nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettera c), fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al suddetto comma 435, si applica a carico degli stessi comuni in misura pari al 60 per cento, per l'anno 2018 in misura pari all'80 per cento e a decorrere dall'anno 2019 in misura pari al 100 per cento.

.

Art 2 bis.

Art. 2-bis (Norme relative alla disciplina del dissesto delle amministrazioni provinciali).

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione.

Art 2 bis.

Art. 2-bis (Norme relative alla disciplina del dissesto degli enti locali).

((1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.

  1. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 e' gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facolta' dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori)). 6

Art 3.

Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila

  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2016 e' assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con...

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