LEGGE 7 agosto 2016, n. 160 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio

Coming into Force21 Agosto 2016
Enactment Date07 Agosto 2016
Published date20 Agosto 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/08/20/16G00173/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.194 del 20-08-2016
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 agosto 2016 MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Alfano, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2016, N. 113

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

Art. 1-bis (Semplificazione del processo di determinazione delle capacita' fiscali). - 1. Al comma 5-quater dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni; lo schema di decreto e' trasmesso alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e' comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo del presente comma. Nel caso di adozione delle sole capacita' fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto e' inviato alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e' comunque adottato";

b) al secondo periodo, le parole: "periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "primo periodo" e le parole: "dopo la conclusione dell'intesa" sono sostituite dalle seguenti: "dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa";

c) al terzo periodo, le parole: "secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "terzo periodo".

Art. 1-ter (Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati). - 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, e' disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non puo' essere disposta nei confronti del minore di eta' inferiore agli anni quattordici ed e' limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo e' data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio".

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

.

Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:

Art. 2-bis (Norme relative alla disciplina del dissesto delle amministrazioni provinciali). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione

.

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso, le parole: «afferenti agli esercizi precedenti al 2016» sono soppresse;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile. Se la volumetria dell'edificio ricostruito, in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte di alcuno dei condomini, e' inferiore rispetto a quella del fabbricato demolito, i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile sono proporzionalmente trasferiti di diritto agli altri condomini; se tuttavia l'edificio e' ricostruito con l'originaria volumetria a spese dei condomini, i diritti di cui al citato quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti a coloro che hanno sostenuto tali spese. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale ovvero agli altri condomini di cui ai periodi precedenti, nonche' quelli con i quali vengono comunque riassegnate pro diviso agli originari condomini o loro aventi causa le unita' immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti, costituiscono titolo per trasferire sugli immobili ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del codice civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti all'imposta di successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali gli immobili demoliti o dichiarati inagibili costituenti abitazione principale del de cuius";

b) all'articolo 14, comma 5-bis, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "La ricostruzione degli edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude l'applicazione dell'articolo 3".

1-ter. All'articolo 67-quater, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri".

1-quater. All'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quarto e il quinto periodo sono soppressi

;

al comma 2, le parole: «pari a 1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere»;

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016 i comuni di cui ai commi 1 e 2, destinatari dei contributi straordinari ivi previsti, pubblicano nel proprio sito internet istituzionale le modalita' di utilizzo delle predette risorse e i risultati conseguiti

.

Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

Art. 3-bis (Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012). - 1. All'articolo 1, comma 441, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2016".

2. Al fine di assicurare il completamento delle attivita' connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualita' 2017 e 2018, nei medesimi limiti di spesa previsti per le...

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