DECRETO LEGISLATIVO 28 novembre 2005, n. 253 - Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186

Coming into Force30 Dicembre 2005
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date15 Dicembre 2005
Enactment Date28 Novembre 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/12/15/005G0280/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.291 del 15-12-2005
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che delega il Governo ad adottare, tra gli altri, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;

Visto l'articolo 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, che proroga al 31 dicembre 2005 i termini della delega disposta dal citato articolo 2, comma 1, della legge n. 186 del 2004;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214, concernente disposizioni correttive ed integrative del predetto decreto legislativo n. 464 del 1997, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante regolamento di attuazione della citata legge n. 25 del 1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 186 del 2004 e all'articolo 5, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Introduzione dell'articolo 1-bis al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni

  1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

    "Art. 1-bis. - 1. In relazione alla necessita' di disporre permanentemente, per le esigenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, di personale in congedo adeguatamente addestrato, allo scopo di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', nonche' la loro alimentazione, possono essere richiamati in servizio, su base volontaria ed a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento predisposte per le finalita' di cui all'articolo 1, e' impiegato in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

  2. Ai militari richiamati delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente e' attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.

  3. Ai militari richiamati delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma prefissata di un anno sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno. Ai militari richiamati delle categorie dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata di quattro anni sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma prefissata di quattro anni. In ogni caso, i richiamati non possono essere inquadrati con grado superiore rispetto a quello apicale previsto per la stessa categoria d'inquadramento. Lo stato giuridico attribuito durante il...

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