LEGGE 23 marzo 2001, n.93 - Disposizioni in campo ambientale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997, n. 344, e 9 dicembre 1998, n. 426)
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Per la prosecuzione delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre
1997, n. 344, e' autorizzata per l'anno 2001 la spesa complessiva di lire 16.800 milioni,
ripartita in lire 6.000 milioni per l'articolo 2 ed in lire 10.800 milioni per l'articolo
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Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 9 dicembre
1998, n. 426, e' autorizzata la spesa di lire 33.000 milioni per l'anno 2000, di lire
93.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 32.000 milioni per l'anno 2002.
Art. 2.
(Disposizioni per le agenzie regionali per l'ambiente)
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Per le finalita' indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61, e' autorizzata la spesa di lire 22,1 miliardi per l'anno 2001 e di
lire 17,1 miliardi per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e, successivamente, le competenti Commissioni parlamentari, le
predette risorse sono assegnate all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
ovvero, fino all'effettiva operativita' di quest'ultima, all'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e alle agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente secondo le modalita' indicate nel decreto stesso
allo scopo di:
a) assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull'ambiente e sul territorio
di attivita' informative e tecniche di supporto all'attuazione delle normative nazionali e
regionali;
b) finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali, secondo i progetti proposti
dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ovvero, fino
all'effettiva operativita' di quest'ultima, dall'ANPA, volti a organizzare come sistema
integrato a rete la struttura della funzionalita' delle agenzie regionali e nazionali;
c) adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli
ambientali;
d) realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi compresa la
cartografia geologica e geotematica, con i sistemi informativi geologici per la
realizzazione di carte del rischio idrogeologico.
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All'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
"4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, prevede
l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e
del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto
di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli
organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita' indicate dagli
articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61".
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I soggetti titolari degli organi dell'ANPA cessano dall'incarico alla data di
emanazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici di cui al comma 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come sostituito dal comma 2 del presente articolo, e comunque non oltre sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
(Contributi ad organismi internazionali per l'ambiente)
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Per il pagamento della quota associativa dell'Italia all'Unione internazionale per
la conservazione della natura (UICN) e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni a
decorrere dall'anno 2000.
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Per le attivita' previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante
attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2001.
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Per l'esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un
contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla legge 3
novembre 1994, n. 640, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 e di
lire 800 milioni a decorrere dal 2001.
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Per l'attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, nonche' per il
funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'arco alpino, di cui alla legge 14 ottobre
1999, n. 403, e' autorizzata la spesa, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente di lire
600 milioni per l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 della citata legge n.
403 del 1999 e di lire 400 milioni per il funzionamento della Consulta Stato-regioni di
cui all'articolo 3 della medesima legge n. 403 del 1999. Nel biennio 2001-2002 di
presidenza italiana e' assegnato un ulteriore finanziamento di lire 1.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinato all'attuazione della Convenzione.
Art. 4.
(Emissioni di gas serra)
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I programmi di cooperazione bilaterale per l'Italia con gli Stati dell'Europa
centro-orientale e con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.
49, e successive modificazioni, di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255, al decreto-legge
28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n.
121, ed al decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 426, devono contenere una valutazione preliminare degli effetti
degli stessi programmi sulle emissioni di gas serra.
Art. 5.
(Personale del Ministero dell'ambiente e norme sulle risorse umane)
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Le lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344,
sono sostituite dalle seguenti:
"b) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle procedure
previste dalla lettera a) sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale
proveniente dagli enti posti in liquidazione in servizio presso il Ministero
dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti;
c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica del Ministero
dell'ambiente sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle
qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia gia' conseguito il passaggio
di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo
accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire con le stesse procedure
previste dalla lettera a). Per il passaggio nelle qualifiche funzionali IV e V la predetta
percentuale e' elevata al 70 per cento;
c-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli eventualmente liberatisi
attraverso il passaggio di qualifiche, sono coperti, nel rispetto dell'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le modalita' di seguito riportate, indicate in ordine
di priorita':
1) mobilita' del personale gia' dipendente da altre amministrazioni dello Stato;
2) mediante ricorso, secondo l'ordine di graduatoria, agli idonei dei concorsi pubblici
indetti dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali approvate
nell'ultimo quadriennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione sulla base di criteri adottati con decreto del Ministro dell'ambiente in
relazione alle esigenze dei servizi ed uffici del Ministero dell'ambiente;
3) mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VI, VII e VIII;".
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In relazione all'incremento ed alla accresciuta complessita' dei compiti assegnati
al Ministero dell'ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i
dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e
relative contrattazioni collettive risorse pari a lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001.
Le modalita' di ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno determinate
nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista dall'articolo 45 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Art. 6.
(Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale)
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La commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale prevista dall'articolo 18,
comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dal 1 gennaio 2001 e' incrementata di venti
unita'. Per far fronte al relativo onere e' autorizzata la spesa di lire 2.750 milioni
annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 7.
(Modello unico ambientale ed informazioni in materia di rifiuti)
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All'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, dopo il comma 2, e' aggiunto il
seguente:
"2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di
riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le
predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale
ipotesi, il termine per la presentazione del modello e' fissato in centoventi giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto".
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Al fine di favorire il riciclaggio dei rifiuti e l'utilizzo dei materiali recuperati
dai rifiuti, con apposito regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro...
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