LEGGE 23 marzo 2001, n.93 - Disposizioni in campo ambientale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

(Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997, n. 344, e 9 dicembre 1998, n. 426)

  1. Per la prosecuzione delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre

    1997, n. 344, e' autorizzata per l'anno 2001 la spesa complessiva di lire 16.800 milioni,

    ripartita in lire 6.000 milioni per l'articolo 2 ed in lire 10.800 milioni per l'articolo

  2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 9 dicembre

    1998, n. 426, e' autorizzata la spesa di lire 33.000 milioni per l'anno 2000, di lire

    93.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 32.000 milioni per l'anno 2002.

    Art. 2.

    (Disposizioni per le agenzie regionali per l'ambiente)

  3. Per le finalita' indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del

    decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

    gennaio 1994, n. 61, e' autorizzata la spesa di lire 22,1 miliardi per l'anno 2001 e di

    lire 17,1 miliardi per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite la

    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

    Trento e di Bolzano e, successivamente, le competenti Commissioni parlamentari, le

    predette risorse sono assegnate all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i

    servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

    ovvero, fino all'effettiva operativita' di quest'ultima, all'Agenzia nazionale per la

    protezione dell'ambiente (ANPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e alle agenzie

    regionali per la protezione dell'ambiente secondo le modalita' indicate nel decreto stesso

    allo scopo di:

    a) assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull'ambiente e sul territorio

    di attivita' informative e tecniche di supporto all'attuazione delle normative nazionali e

    regionali;

    b) finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali, secondo i progetti proposti

    dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ovvero, fino

    all'effettiva operativita' di quest'ultima, dall'ANPA, volti a organizzare come sistema

    integrato a rete la struttura della funzionalita' delle agenzie regionali e nazionali;

    c) adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli

    ambientali;

    d) realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi compresa la

    cartografia geologica e geotematica, con i sistemi informativi geologici per la

    realizzazione di carte del rischio idrogeologico.

  4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 4 e'

    sostituito dal seguente:

    "4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, prevede

    l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la

    protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e

    del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto

    di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla

    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

    Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli

    organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita' indicate dagli

    articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61".

  5. I soggetti titolari degli organi dell'ANPA cessano dall'incarico alla data di

    emanazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi

    tecnici di cui al comma 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

    come sostituito dal comma 2 del presente articolo, e comunque non oltre sei mesi dalla

    data di entrata in vigore della presente legge.

    Art. 3.

    (Contributi ad organismi internazionali per l'ambiente)

  6. Per il pagamento della quota associativa dell'Italia all'Unione internazionale per

    la conservazione della natura (UICN) e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni a

    decorrere dall'anno 2000.

  7. Per le attivita' previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante

    attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate

    dell'inquinamento, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2001.

  8. Per l'esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un

    contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla legge 3

    novembre 1994, n. 640, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 e di

    lire 800 milioni a decorrere dal 2001.

  9. Per l'attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, nonche' per il

    funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'arco alpino, di cui alla legge 14 ottobre

    1999, n. 403, e' autorizzata la spesa, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente di lire

    600 milioni per l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 della citata legge n.

    403 del 1999 e di lire 400 milioni per il funzionamento della Consulta Stato-regioni di

    cui all'articolo 3 della medesima legge n. 403 del 1999. Nel biennio 2001-2002 di

    presidenza italiana e' assegnato un ulteriore finanziamento di lire 1.000 milioni per

    ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinato all'attuazione della Convenzione.

    Art. 4.

    (Emissioni di gas serra)

  10. I programmi di cooperazione bilaterale per l'Italia con gli Stati dell'Europa

    centro-orientale e con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.

    49, e successive modificazioni, di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255, al decreto-legge

    28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n.

    121, ed al decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 8 agosto 1996, n. 426, devono contenere una valutazione preliminare degli effetti

    degli stessi programmi sulle emissioni di gas serra.

    Art. 5.

    (Personale del Ministero dell'ambiente e norme sulle risorse umane)

  11. Le lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344,

    sono sostituite dalle seguenti:

    "b) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle procedure

    previste dalla lettera a) sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale

    proveniente dagli enti posti in liquidazione in servizio presso il Ministero

    dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti;

    c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica del Ministero

    dell'ambiente sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle

    qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia gia' conseguito il passaggio

    di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo

    accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire con le stesse procedure

    previste dalla lettera a). Per il passaggio nelle qualifiche funzionali IV e V la predetta

    percentuale e' elevata al 70 per cento;

    c-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli eventualmente liberatisi

    attraverso il passaggio di qualifiche, sono coperti, nel rispetto dell'articolo 39 della

    legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le modalita' di seguito riportate, indicate in ordine

    di priorita':

    1) mobilita' del personale gia' dipendente da altre amministrazioni dello Stato;

    2) mediante ricorso, secondo l'ordine di graduatoria, agli idonei dei concorsi pubblici

    indetti dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali approvate

    nell'ultimo quadriennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente

    disposizione sulla base di criteri adottati con decreto del Ministro dell'ambiente in

    relazione alle esigenze dei servizi ed uffici del Ministero dell'ambiente;

    3) mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VI, VII e VIII;".

  12. In relazione all'incremento ed alla accresciuta complessita' dei compiti assegnati

    al Ministero dell'ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i

    dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e

    relative contrattazioni collettive risorse pari a lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001.

    Le modalita' di ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno determinate

    nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista dall'articolo 45 del

    decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

    Art. 6.

    (Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale)

  13. La commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale prevista dall'articolo 18,

    comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dal 1 gennaio 2001 e' incrementata di venti

    unita'. Per far fronte al relativo onere e' autorizzata la spesa di lire 2.750 milioni

    annue a decorrere dall'anno 2001.

    Art. 7.

    (Modello unico ambientale ed informazioni in materia di rifiuti)

  14. All'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, dopo il comma 2, e' aggiunto il

    seguente:

    "2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di

    riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le

    predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio

    dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale

    ipotesi, il termine per la presentazione del modello e' fissato in centoventi giorni a

    decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto".

  15. Al fine di favorire il riciclaggio dei rifiuti e l'utilizzo dei materiali recuperati

    dai rifiuti, con apposito regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

    della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio

    e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro...

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