DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012 - Ripartizione delle disponibilita'' finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell''ambito del Servizio sanitario nazionale. (Deliberazione n.15/2012). (12A04588)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e, in particolare, l'art. 6, comma 1, concernente il finanziamento degli Istituti stessi;

Visto l'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stabilisca i' pesi da attribuire ai nuovi indicatori per la determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale e possa vincolare quote dello stesso per la realizzazione di specifici obiettivi previsti dal Piano Sanitario Nazionale;

Visto l'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome;

Visto il decreto 10 aprile 2002 del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 e dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419, recante norme per il "Riordino della medicina penitenziaria", con il quale e' stato individuato (art. 1) il personale operante negli istituti penitenziari nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti e (art. 2) il trasferimento delle risorse da assegnare al Fondo Sanitario Nazionale, includendo anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'articolo 22, comma 6, del decreto legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3...

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