LEGGE 20 maggio 1985, n. 207 - Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali

Coming into Force12 Giugno 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/05/28/085U0207/CONSOLIDATED/20010509
Enactment Date20 Maggio 1985
Published date28 Maggio 1985
Official Gazette PublicationGU n.124 del 28-05-1985
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato

Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo di posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale che, alla data del 30 giugno 1984, ricopriva in base alla normativa vigente, nella stessa posizione funzionale o, se gia' di ruolo, in altra posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'articolo 8 di cui alla presente legge, un posto di organico vacante nelle piante organiche provvisorie delle unita' sanitarie locali, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, oppure nelle piante organiche definitive delle unita' sanitarie locali, per incarico, anche ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o per trasferimento o per comando, e che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e', con effetto dalla stessa data, direttamente inquadrato nella pianta organica dell'unita' sanitaria locale presso la quale presta al momento servizio con la posizione funzionale ricoperta, previa deliberazione del comitato di gestione dell'anzidetta unita' sanitaria locale adottata a seguito di domanda da parte dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data.

Si considerano vacanti anche i posti che si renderanno disponibili a seguito dell'applicazione delle norme di cui al precedente comma.

L'inquadramento diretto in ruolo e' disposto, altresi', nei confronti del personale non di ruolo che, pur ricoprendo, alla data del 30 giugno 1984, gli incarichi di cui al primo comma del presente articolo, in data precedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge, si sia assentato dal servizio a causa di chiamata alle armi o per l'espletamento di funzioni pubbliche ai sensi della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, o per l'astensione dal lavoro ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, purche' assunto in base alla normativa allora vigente e sia stato in servizio per almeno sei mesi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, il personale deve essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti prescritti, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, le successive modifiche ed integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o dalla normativa vigente in materia alla data del conferimento dell'incarico.

Il requisito relativo al limite d'eta' deve essere riferito alla data del conferimento dell'incarico.

Il personale di cui al presente articolo e' trattenuto nel servizio fino all'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.

Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso riservato, di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti conferiti ai sensi del primo comma sono portati in detrazione.

Art 2.

Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato in altra posizione funzionale

Il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo in servizio anche non di ruolo ed in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 1, che ricopriva, in virtu' di incarico conferito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, una posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'articolo 8 della presente legge alla data del 30 giugno 1984 e che sia in servizio nella medesima posizione funzionale alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato direttamente nella posizione funzionale ricoperta alle condizioni e con le modalita' di cui all'articolo 1.

Art 3.

Inquadramento straordinario in ruolo di personale con rapporto convenzionato

Il personale al quale non si applicano le norme di cui ai precedenti articoli e che, a seguito di deliberazione regolarmente esecutiva, alla data del 31 dicembre 1983 era in servizio non di ruolo, compreso quello con rapporto convenzionale anche ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, escluso il personale convenzionato di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, e continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso strutture, presidi e servizi delle unita' sanitarie locali con l'osservanza di un orario di servizio non inferiore a ventotto ore settimanali, e' inquadrato a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dei titoli, nei ruoli nominativi regionali con la posizione funzionale iniziale, con esclusione di ogni riconoscimento di anzianita', e sempre che gli oneri per detto personale siano gia' a carico del Fondo sanitario nazionale o di altri fondi pubblici che garantiscono la continuita' della erogazione.

Gli adempimenti di cui al precedente comma devono essere espletati dalle unita' sanitarie locali entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Ove le unita' sanitarie locali interessate non provvedano entro il suddetto termine, tali adempimenti saranno espletati dalla regione territoriale competente.

Per gli inquadramenti di cui al primo comma si computano anche i posti che risulteranno vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive delle unita' sanitarie locali, dopo l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nonche' quelli che verranno istituiti a seguito della revoca dei rapporti convenzionali instaurati anche ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e sempre che si tratti di convenzioni legittimamente stipulate.

Il personale di cui al primo comma deve essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti prescritti, per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761, o dalla normativa vigente in materia alla data dell'adozione della deliberazione regolarmente esecutiva di cui al primo comma. Il requisito relativo al limite di eta' deve essere riferito alla data dell'adozione della predetta deliberazione, fatta eccezione per il personale convenzionato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761.

In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale che prestava la propria opera alla data del 31 dicembre 1983 e continui a prestarla alla data di entrata in vigore della presente legge, anche con convenzione a rapporto libero professionale, presso i servizi sanitari della Croce rossa italiana che verranno trasferiti al Servizio sanitario nazionale, alle condizioni indicate nei precedenti commi, purche' in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai veterinari coadiutori di cui agli articoli 1, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, con almeno venti ore di servizio settimanale.

Il personale di cui al presente articolo e' trattenuto in servizio fino all'espletamento delle procedure di cui ai precedenti commi.

Art 4.

Riconoscimento di servizio prestato e provvisorio trattenimento in servizio

Il servizio prestato dal personale di cui all'articolo 3 e quello presso i policlinici universitari convenzionati, con orario inferiore alle 28 ore settimanali, anteriormente al 31 maggio 1984, e' considerato, ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982 di cui all'articolo 1, proporzionalmente al numero delle ore prestate, secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale servizio svolto nella posizione iniziale del rispettivo ruolo ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti.

Detto riconoscimento e' esteso anche ai sanitari contrattisti, borsisti o assegnisti.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai sanitari che abbiano svolto collaborazioni straordinarie continuative retribuite presso i policlinici universitari a gestione diretta.

Il personale di cui al primo e terzo comma e' trattenuto in servizio, con lo stesso rapporto di prestazione, fino all'espletamento dei primi concorsi pubblici e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 5.

Piante organiche provvisorie

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge le regioni non abbiano fissato le piante organiche provvisorie ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, le stesse devono provvedere entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla suddetta data.

Le norme di cui alla presente legge hanno...

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