DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1961, n. 264 - Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attivita' nel campo dell'igiene e della sanita' pubblica

Coming into Force07 Maggio 1961
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/04/22/061U0264/CONSOLIDATED/19850613
Published date22 Aprile 1961
Enactment Date11 Febbraio 1961
Official Gazette PublicationGU n.100 del 22-04-1961
TITOLO 1 ORGANI PERIFERICI OPERANTI NEL CAMPO DELLA SANITA' - MEDICO E VETERINARIO PROVINCIALE - UFFICIALE SANITARIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visti l'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296 e l'articolo unico della legge 19 ottobre 1960, n. 1236;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la sanita' e con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art 1.

Il medico provinciale e il veterinario provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:

  1. provvedono d'ufficio alla applicazione delle ordinanze sanitarie, la cui esecuzione e' demandata ai sindaci e ai presidenti dei consorzi sanitari, quando questi risultino inadempienti;

  2. approvano le speciali tariffe proposte dall'Ordine dei medici, dall'Ordine dei veterinari o dal Collegio delle ostetriche, per le prestazioni dei medici, dei veterinari e delle ostetriche condotti ai non aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita o all'assistenza zooiatrica gratuita.

Il prefetto coordina l'attivita' degli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e a tale scopo puo' impartire le istruzioni necessarie per il funzionamento di essi nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le direttive del Ministero della sanita'.

Il veterinario provinciale, inoltre, puo' assumere temporaneamente, in qualita' di coadiutori veterinari, liberi professionisti per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti, dopo averne ottenuta l'autorizzazione dal Ministero della sanita', che stabilisce la durata dell'incarico e la misura, del compenso, il cui importo sara' prelevato sui fondi a disposizione dello ufficio del veterinario provinciale per il finanziamento dei piani di risanamento.

Art 1.

Il medico provinciale e il veterinario provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:

  1. provvedono d'ufficio alla applicazione delle ordinanze sanitarie, la cui esecuzione e' demandata ai sindaci e ai presidenti dei consorzi sanitari, quando questi risultino inadempienti;

  2. approvano le speciali tariffe proposte dall'Ordine dei medici, dall'Ordine dei veterinari o dal Collegio delle ostetriche, per le prestazioni dei medici, dei veterinari e delle ostetriche condotti ai non aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita o all'assistenza zooiatrica gratuita.

Il prefetto coordina l'attivita' degli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e a tale scopo puo' impartire le istruzioni necessarie per il funzionamento di essi nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le direttive del Ministero della sanita'.

Per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti le autorita' sanitarie delle regioni a statuto ordinario ed i competenti organi sanitari delle regioni a statuto speciale possono temporaneamente avvalersi della collaborazione di veterinari liberi professionisti. Il Ministero della sanita' concorda con le organizzazioni di categoria i compensi relativi alle prestazioni; stabilisce altresi', all'atto dell'approvazione dei programmi di profilassi e di risanamento, la quota annua destinata a tale spesa prelevabile sui fondi a disposizione degli uffici per il finanziamento dei piani di risanamento.

Art 2.

L'ufficiale sanitario, quale organo periferico del Ministero della sanita', dipende, nell'esercizio delle sue funzioni, direttamente dal medico provinciale.

L'ufficiale sanitario, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:

1) vigila, nell'ambito del territorio comunale sulla salute pubblica e adotta i provvedimenti in materia di sanita' pubblica, che non comportino impegni di spesa o conseguenze patrimoniali a carico del Comune;

2) cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sanitari ed assiste gli organi dell'Amministrazione comunale nella elaborazione e nell'esecuzione dei provvedimenti sanitari di loro competenza;

3) riceve le denuncie di malattia, nei casi previsti dalla legge, e provvede alla registrazione dei titoli che abilitano all'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

L'ufficiale sanitario puo' avvalersi dell'opera dei vigili urbani e dei messi comunali.

TITOLO II SERVIZI VETERINARI
CAPO I Ufficio veterinario comunale
Art 3.

I Comuni e i Consorzi di com'uni hanno un ufficio veterinario comunale.

Dell'ufficio veterinario comunale fanno parte:

  1. i veterinari condotti addetti al servizio di assistenza veterinaria;

  2. il direttore del macello pubblico;

  3. i veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria.

Nei Comuni dove prestano servizio piu' veterinari lo ufficio veterinario comunale e' diretto da un veterinario comunale capo.

Negli altri Comuni e Consorzi di comuni e' preposto alla direzione dell'ufficio il veterinario comunale titolare della condotta, il quale esercita tutte le attribuzioni demandate ai veterinari comunali indicati alle lettere a), b), c) del secondo comma del presente articolo.

Il veterinario comunale preposto alla direzione dello ufficio veterinario nell'esercizio delle funzioni di polizia vigilanza e ispezione veterinaria e' ufficiale governativo e, come tale, dipende dal veterinario provinciale del quale esegue gli ordini. Egli puo' delegare le funzioni di ufficiale governativo agli altri veterinari comunali, con l'approvazione del veterinario provinciale.

Lo Stato puo' assegnare sussidi ai Comuni a titolo di concorso nelle spese per l'istituzione ed il potenziamento dei servizi veterinari. Le somme da erogare sono prelevate sul capitolo relativo alle "spese per i servizi veterinari" dello stato di previsione del Ministero della sanita'.

Art 4.

Il veterinario comunale, quale ufficiale governativo:

  1. provvede alla applicazione delle disposizioni concernenti la polizia veterinaria e la vigilanza sanitaria agli alimenti di origine animale;

  2. vigila sullo stato sanitario del patrimonio zootecnico e ne tiene informato il veterinario provinciale;

  3. vigila sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti interessante i servizi veterinari; di ogni trasgressione fa denuncia al veterinario provinciale ed al sindaco;

  4. propone al veterinario provinciale ed al sindaco i provvedimenti necessari nell'interesse del servizio;

  5. assiste il sindaco nell'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza;

  6. da parere sul rilascio delle autorizzazioni e licenze di competenza del sindaco per l'esercizio di attivita' soggette a vigilanza veterinaria;

  7. segnala all'ufficiale sanitario i casi di zoonosi verificatisi negli animali e riceve dall'ufficiale sanitario la comunicazione dei casi di dette malattie accertate nell'uomo;

  8. esercita, tutte le altre attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti.

Art 5.

Il direttore del macello pubblico:

  1. ha la direzione tecnica ed amministrativa dello stabilimento e del mercato bestiame a questo annesso;

  2. ordina e regola i servizi del personale veterinario, amministrativo, ausiliario e d'ordine alla sua dipendenza;

  3. e' responsabile dell'ordine e della...

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