IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visti l'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296 e l'articolo unico della legge 19 ottobre 1960, n. 1236;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la sanita' e con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art
1.
Il medico provinciale e il veterinario provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:
provvedono d'ufficio alla applicazione delle ordinanze sanitarie, la cui esecuzione e' demandata ai sindaci e ai presidenti dei consorzi sanitari, quando questi risultino inadempienti;
approvano le speciali tariffe proposte dall'Ordine dei medici, dall'Ordine dei veterinari o dal Collegio delle ostetriche, per le prestazioni dei medici, dei veterinari e delle ostetriche condotti ai non aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita o all'assistenza zooiatrica gratuita.
Il prefetto coordina l'attivita' degli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e a tale scopo puo' impartire le istruzioni necessarie per il funzionamento di essi nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le direttive del Ministero della sanita'.
Il veterinario provinciale, inoltre, puo' assumere temporaneamente, in qualita' di coadiutori veterinari, liberi professionisti per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti, dopo averne ottenuta l'autorizzazione dal Ministero della sanita', che stabilisce la durata dell'incarico e la misura, del compenso, il cui importo sara' prelevato sui fondi a disposizione dello ufficio del veterinario provinciale per il finanziamento dei piani di risanamento.
Art
1.
Il medico provinciale e il veterinario provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:
provvedono d'ufficio alla applicazione delle ordinanze sanitarie, la cui esecuzione e' demandata ai sindaci e ai presidenti dei consorzi sanitari, quando questi risultino inadempienti;
approvano le speciali tariffe proposte dall'Ordine dei medici, dall'Ordine dei veterinari o dal Collegio delle ostetriche, per le prestazioni dei medici, dei veterinari e delle ostetriche condotti ai non aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita o all'assistenza zooiatrica gratuita.
Il prefetto coordina l'attivita' degli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e a tale scopo puo' impartire le istruzioni necessarie per il funzionamento di essi nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le direttive del Ministero della sanita'.
Per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti le autorita' sanitarie delle regioni a statuto ordinario ed i competenti organi sanitari delle regioni a statuto speciale possono temporaneamente avvalersi della collaborazione di veterinari liberi professionisti. Il Ministero della sanita' concorda con le organizzazioni di categoria i compensi relativi alle prestazioni; stabilisce altresi', all'atto dell'approvazione dei programmi di profilassi e di risanamento, la quota annua destinata a tale spesa prelevabile sui fondi a disposizione degli uffici per il finanziamento dei piani di risanamento.
Art
2.
L'ufficiale sanitario, quale organo periferico del Ministero della sanita', dipende, nell'esercizio delle sue funzioni, direttamente dal medico provinciale.
L'ufficiale sanitario, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:
1) vigila, nell'ambito del territorio comunale sulla salute pubblica e adotta i provvedimenti in materia di sanita' pubblica, che non comportino impegni di spesa o conseguenze patrimoniali a carico del Comune;
2) cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sanitari ed assiste gli organi dell'Amministrazione comunale nella elaborazione e nell'esecuzione dei provvedimenti sanitari di loro competenza;
3) riceve le denuncie di malattia, nei casi previsti dalla legge, e provvede alla registrazione dei titoli che abilitano all'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
L'ufficiale sanitario puo' avvalersi dell'opera dei vigili urbani e dei messi comunali.