LEGGE 12 dicembre 1966, n. 1078 - Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali

Coming into Force04 Gennaio 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/12/20/066U1078/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date12 Dicembre 1966
Published date20 Dicembre 1966
Official Gazette PublicationGU n.319 del 20-12-1966
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di Consiglieri regionali, Presidenti di Giunta provinciale, Assessori provinciali di Provincia con piu' di 700.000 abitanti, Sindaci di capoluogo di Provincia o di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, Assessori di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, Presidenti di Enti e di Aziende con Amministrazione autonoma di Enti autonomi territoriali con piu' di 1000 dipendenti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti.

Art 2.

I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche di Consigliere comunale e Consigliere provinciale, esclusi i dipendenti per i quali a norma dell'articolo precedente e' prevista l'aspettativa, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.

Art 3.

Al personale collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, spetta il seguente trattamento economico:

1) l'indennita' di carica, se deliberata dall'Ente od Azienda, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

2) un assegno, sempre a carico dell'Ente od Azienda presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva, pari all'eventuale eccedenza tra il trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, prevista dalle vigenti disposizioni per la qualifica o grado ricoperte nell'Amministrazione di appartenenza ed i 4/10 della predetta indennita' di carica;

3) le quote di aggiunta di famiglia, a carico della Amministrazione di appartenenza. L'Amministrazione di appartenenza provvede altresi' al versamento dei rispettivi fondi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle ritenute erariali, nonche' delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria.

Le altre eventuali trattenute gravanti sulla parte dello stipendio calcolato al netto, vengono operate dall'Ente od Azienda presso cui l'impiegato ricopre la carica elettiva sull'assegno, di cui al n. 2) del precedente comma, e versate all'Amministrazione di appartenenza che provvede ai relativi adempimenti.

Qualora...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT