DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 613 - Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)

Coming into Force22 Ottobre 1980
End of Effective Date31 Dicembre 2013
Published date07 Ottobre 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/10/07/080U0613/CONSOLIDATED/20141231
Enactment Date31 Luglio 1980
Official Gazette PublicationGU n.275 del 07-10-1980 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente delega al Governo per il riordinamento della Croce rossa italiana, rinnovata con l'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Viste le osservazioni delle regioni;

Udito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni e Integrazioni;

Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

L'Associazione italiana della Croce rossa e' riconosciuta ente privato di interesse pubblico, sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica, a seguito dell'approvazione del nuovo statuto, ai sensi del successivo art. 3.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente delega al Governo per il riordinamento della Croce rossa italiana, rinnovata con l'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Viste le osservazioni delle regioni;

Udito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni e Integrazioni;

Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

1. L'Associazione italiana della Croce rossa ha ad ogni effetto di legge qualificazione e natura di ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, e' soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 SETTEMBRE 2012, N. 178 6 7

Art 2.

L'ordinamento statutario dell'Associazione italiana della Croce rossa deve conformarsi, ai sensi dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai seguenti criteri:

1) Principio volontaristico, nel senso che la qualita' di socio possa riconoscersi a chiunque si impegni ad offrire prestazioni volontarie e personali per il raggiungimento delle finalita' istituzionali dell'Associazione.

2) Compiti:

  1. contribuire in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformita' a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombro ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonche' delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attivita' di difesa civile;

  2. disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi;

  3. organizzare e svolgere, in tempo di pace e sempre in conformita' a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamita' e di situazioni di emergenza, sia interne che internazionali;

  4. diffondere e promuovere i principi umanitari ai quali la istituzione della Croce rossa internazionale e' informata.

    L'organizzazione dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) e' determinata in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa, ferma restando la competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale.

    3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modulo:

    I) un'organizzazione centrale composta:

  5. dal presidente nazionale, eletto dall'assemblea generale nel proprio seno;

  6. dall'assemblea generale della C.R.I., costituita dai presidenti regionali, dai presidenti provinciali e da un numero di delegati nominati in sede regionale;

  7. dal consiglio direttivo nazionale, composto da membri eletti tra i soci della C.R.I. e da rappresentanti ministeriali designati rispettivamente dal Ministro dell'interno, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro della sanita' e dal Ministro della difesa.

    Il consiglio nomina nel suo ambito la giunta esecutiva nazionale;

  8. dal collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della sanita', da un rappresentante del Ministero della difesa e dai relativi membri supplenti;

    II) un'organizzazione periferica costituita:

  9. dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione, formati da componenti eletti tra i soci e rappresentanti della regione e dei comitati provinciali;

  10. dai comitati provinciali, istituiti presso ogni capoluogo di provincia, formati da componenti eletti tra i soci o rappresentanti della provincia.

    4) Gratuita' delle cariche. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite e non compatibili con incarichi retribuiti dalla Associazione stessa. E' ammesso il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento delle rispettive cariche.Spetta ai componenti del collegio dei revisori dei conti il gettone di presenza, nella misura stabilita con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro.

Art 2.

L'ordinamento statutario dell'Associazione italiana della Croce rossa deve conformarsi, ai sensi dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai seguenti criteri:

1) Principio volontaristico, nel senso che la qualita' di socio possa riconoscersi a chiunque si impegni ad offrire prestazioni volontarie e personali per il raggiungimento delle finalita' istituzionali dell'Associazione.

2) Compiti:

  1. contribuire in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformita' a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombro ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonche' delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attivita' di difesa civile;

  2. disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi;

  3. organizzare e svolgere, in tempo di pace e sempre in conformita' a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamita' e di situazioni di emergenza, sia interne che internazionali;

  4. diffondere e promuovere i principi umanitari ai quali la istituzione della Croce rossa internazionale e' informata.

    L'organizzazione dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) e' determinata in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa, ferma restando la competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale.

    3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modulo:

    I) un'organizzazione centrale composta:

  5. dal presidente nazionale, eletto dall'assemblea generale nel proprio seno;

  6. dall'assemblea generale della C.R.I., costituita dai presidenti regionali, dai presidenti provinciali e dai presidenti dei comitati locali;

  7. dal consiglio direttivo nazionale, composto da membri eletti tra i soci della C.R.I. e da rappresentanti ministeriali designati rispettivamente dal Ministro dell'interno, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro della sanita' e dal Ministro della difesa.

    Il consiglio nomina nel suo ambito la giunta esecutiva nazionale;

  8. dal collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della sanita', da un rappresentante del Ministero della difesa e dai relativi membri supplenti;

    II) un'organizzazione periferica costituita:

  9. dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione, formati da componenti eletti tra i soci e rappresentanti della regione e dei comitati provinciali;

  10. dai comitati provinciali, istituiti presso ogni capoluogo di provincia, formati da componenti eletti tra i soci o rappresentanti della provincia ;

    b-bis) dai comitati locali;

    4) Gratuita' delle cariche. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite e non compatibili con incarichi retribuiti dalla Associazione stessa. E' ammesso il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento delle rispettive cariche.Spetta ai componenti del collegio dei revisori dei conti il gettone di presenza, nella misura stabilita con decreto del Ministro della sanita' di...

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