Art
1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949:
Convenzione relativa, al trattamento dei prigionieri di guerra;
Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;
Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare;
Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.
Art
2.
Piena ed intera esecuzione 6 data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Art
3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - SCELBA - VANONI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI