LEGGE 26 gennaio 1982, n. 12 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, concernente il blocco degli organici delle unita' sanitarie locali

Coming into Force28 Gennaio 1982
Published date27 Gennaio 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/01/27/082U0012/ORIGINAL
Enactment Date26 Gennaio 1982
Official Gazette PublicationGU n.25 del 27-01-1982
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, concernente il blocco degli organici delle unita' sanitarie locali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al primo comma, sostituire le parole: "entro trenta giorni", con le seguenti: "entro sessanta giorni";

al primo comma, dopo le parole: "in servizio alla data del 30 aprile 1981", sono aggiunte le seguenti:

", ivi compresi i posti vacanti delle piante organiche gia' approvate,";

al primo comma, le parole: "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "Dalla stessa data";

il quarto comma e' sostituito dal seguente:

"Il Ministro della sanita' su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Consiglio sanitario nazionale, puo' autorizzare, in relazione ad indilazionabili esigenze di assistenza sanitaria e ospedaliera, la copertura dei posti vacanti di cui al secondo comma, nonche' l'ampliamento delle piante organiche di cui al primo comma e la contestuale copertura dei relativi posti limitatamente all'attivazione e al completamento di nuove strutture ambulatoriali e ospedaliere. Il Ministro della sanita' deve esprimersi sulla richiesta della regione o della provincia autonoma nel termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. L'autorizzazione non e' richiesta per la copertura dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma";

al quinto comma, le parole: "L'ampliamento delle piante organiche e la copertura dei relativi posti", sono sostituite dalle seguenti: "L'ampliamento delle piante organiche e la contestuale copertura dei relativi posti";

al sesto comma, le parole: "dalla giunta regionale", sono sostituite dalle seguenti: "dal consiglio regionale";

il settimo comma e' sostituito dal seguente:

"Per le unita' sanitarie locali delle zone dichiarate terremotate della Campania e della Basilicata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonche' per quelle delle zone terremotate della Valnerina e della Calabria, la copertura dei posti vacanti nonche' l'ampliamento delle piante organiche e la copertura dei relativi posti...

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