DECRETO-LEGGE 26 novembre 1981, n. 678 - Blocco degli organici delle unita' sanitarie locali

Coming into Force28 Novembre 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/11/28/081U0678/CONSOLIDATED/19940601
Enactment Date26 Novembre 1981
Published date28 Novembre 1981
Official Gazette PublicationGU n.328 del 28-11-1981
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare immediate disposizioni per il blocco degli organici delle unita' sanitarie locali, finalizzate al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa relativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto:

Art 1.

Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale e delle successive leggi di approvazione dei piani sanitari regionali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissano le piante organiche provvisorie delle unita' sanitarie locali nei limiti del complessivo numero di dipendenti in servizio alla data del 30 aprile 1981, presso le strutture, servizi e presidi delle stesse unita' sanitarie locali, e dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto di affidare consulenze professionali, sotto qualsiasi forma, a personale estraneo alle unita' sanitarie locali, ad eccezione delle prestazioni non continuative di opera professionale, escluse quelle a carattere sanitario.

I posti vacanti delle piante organiche provvisorie determinate ai sensi del primo comma non possono essere coperti, anche a titolo precario, fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ad eccezione:

  1. dei posti vacanti da data non anteriore al 30 aprile 1981 per cessazione dal servizio dei titolari ai sensi dell'art. 52 del citato decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761, nonche', previa soppressione dei detti posti, di quelli di diversa qualifica, gia' vacanti o risultanti dalla trasformazione dei predetti posti soppressi, sempre che la copertura degli stessi comporti oneri iniziali non superiori;

  2. dei posti per la cui copertura alla data del 29 settembre 1981 sia stata gia' attivata la procedura concorsuale ai sensi dell'art. 71, quinto comma, del predetto decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761;

  3. dei posti per i quali alla data del 29 settembre 1981 siano in corso incarichi temporanei conferiti ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dell'art. 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le regioni in sede di fissazione delle piante organiche provvisorie determinano le modalita' per l'utilizzazione provvisoria del personale eventualmente in soprannumero, in base ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il Ministro della sanita' su richiesta delle regioni, sentito il Consiglio sanitario nazionale, puo' autorizzare, in relazione ad indilazionabili esigenze di assistenza ospedaliera, la copertura dei posti vacanti di cui al secondo comma, nonche' l'ampliamento delle piante organiche di cui al primo comma e la copertura dei relativi posti limitatamente all'attivazione e al completamento di nuove strutture ambulatoriali e ospedaliere. L'autorizzazione non e' richiesta per la copertura dei posti di cui alle lettere a), b) e c). L'ampliamento delle piante organiche e la copertura dei relativi posti possono essere disposti direttamente dalle regioni, con deliberazione dei consigli regionali per i servizi e strutture sanitari finalizzati all'attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 23 dicembre 1975, n. 685, 13 maggio 1978, n. 180 e 22 maggio 1978, n. 194, nel limite della quota del Fondo sanitario nazionale assegnata a ciascuna regione e delle somme alle stesse spettanti sugli stanziamenti previsti dalle leggi medesime e da attribuirsi alle unita' sanitarie locali. Per gli stessi servizi sono ammesse le consulenze professionali.

Le disposizioni del precedente comma si applicano altresi' per l'adeguamento delle strutture igieniche e sanitarie delle unita' sanitarie locali nel cui territorio sono localizzate centrali nucleari e per la predisposizione di centri di decontaminazione da sostanze radioattive per gli interventi di emergenza previsti per le centrali nucleari. In considerazione dell'urgenza della realizzazione di tali iniziative le relative deliberazioni sono assunte dalla giunta regionale; a tal fine, a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1982, e' riservata la somma di 5 miliardi di lire, che sara' assegnata alle regioni interessate con apposita delibera del CIPE, su proposta del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per le unita' sanitarie locali delle zone dichiarate terremotate della Campania e della Basilicata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, la copertura dei posti vacanti nonche' l'ampliamento delle piante organiche e la copertura dei relativi posti sono autorizzati dalle regioni stesse con proprie deliberazioni. I concorsi sono espletati con le procedure di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Le regioni possono, altresi', autorizzare consulenze professionali.

Qualora entro il 31 gennaio 1982 con sia stato emanato il decreto di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti vacanti nelle piante organiche provvisorie, determinate ai sensi dei commi precedenti, possono essere coperti con le procedure concorsuali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modifiche ed integrazioni, salvo che per i concorsi per i quali, a tale data, siano gia' iniziate le prove d'esame.

E' vietata la stipula di accordi integrativi da parte delle regioni o delle unita' sanitarie locali che prevedono erogazioni economiche aggiuntive ai contratti o convenzioni nazionali di categorie, nonche' accordi che trattino materie o istituti non espressamente demandati a tali sedi da contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie.

Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli.

Fino alla fissazione delle piante organiche provvisorie di cui al primo comma, e ferme le deroghe per le zone dichiarate terremotate, i posti comunque vacanti presso strutture, servizi, presidi da trasferire alle unita' sanitarie locali, che non siano coperti anche a titolo precario alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere coperti solo previa autorizzazione del Ministro della sanita', su richiesta della regione, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Art 1.

Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale e delle successive leggi di approvazione dei piani sanitari regionali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissano le piante organiche provvisorie delle unita' sanitarie locali nei limiti del complessivo numero di dipendenti in servizio alla data del 30 aprile 1981 , ivi compresi i posti vacanti delle piante organiche gia' approvate, presso le strutture, servizi e presidi delle stesse unita' sanitarie locali, e dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma. Dalla stessa data e' fatto divieto di affidare consulenze professionali, sotto qualsiasi forma, a personale estraneo alle unita' sanitarie locali, ad eccezione delle prestazioni non continuative di opera professionale, escluse quelle a carattere sanitario.

I posti vacanti delle piante organiche provvisorie determinate ai sensi del primo comma non possono essere coperti, anche a titolo precario, fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ad eccezione:

  1. dei posti vacanti da data non anteriore al 30 aprile 1981 per cessazione dal servizio dei titolari ai sensi dell'art. 52 del citato decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761, nonche', previa soppressione dei detti posti, di quelli di diversa qualifica, gia' vacanti o risultanti dalla trasformazione dei predetti posti soppressi, sempre che la copertura degli stessi comporti oneri iniziali non superiori;

  2. dei posti per la cui copertura alla data del 29 settembre 1981 sia stata gia' attivata la procedura concorsuale ai sensi dell'art. 71, quinto comma, del predetto decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761;

  3. dei posti per i quali alla data del 29 settembre 1981 siano in corso incarichi temporanei conferiti ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dell'art. 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le regioni in sede di fissazione delle piante organiche provvisorie determinano le modalita' per l'utilizzazione provvisoria del personale eventualmente in soprannumero, in base ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il Ministro della sanita' su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Consiglio sanitario nazionale, puo' autorizzare, in relazione ad indilazionabili esigenze di assistenza sanitaria e ospedaliera, la copertura dei posti vacanti di cui al secondo comma, nonche' l'ampliamento delle piante organiche di cui al primo comma e la contestuale copertura dei relativi posti limitatamente all'attivazione e al completamento di nuove strutture ambulatoriali e ospedaliere. Il Ministro della sanita' deve esprimersi sulla richiesta della regione o...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT