DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 130 - Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri

Coming into Force08 Maggio 1969
Enactment Date27 Marzo 1969
Published date23 Aprile 1969
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1969/04/23/069U0130/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.104 del 23-04-1969 - Suppl. Ordinario
TITOLO I CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo I CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E QUALIFICHE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli enti ospedalieri e la assistenza ospedaliera;

Visti gli articoli 40, 42, 43 e 64 della legge suddetta, riguardanti la delega al Governo ad emanare norme aventi forza di legge ordinaria, sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate e i rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalla relativa associazione;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 40 della stessa legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta: Art. 1. Specificazione del personale degli enti ospedalieri

Il personale degli enti ospedalieri e' costituito da:

personale sanitario;

personale laureato dei ruoli speciali addetto alle attivita' sanitarie;

personale amministrativo;

personale tecnico;

personale sanitario ausiliario;

personale esecutivo;

personale di assistenza religiosa.

Il personale sanitario, che appartiene alle carriere direttive, e' costituito da:

medici con funzioni igienico-organizzative: sovraintendenti, direttori, vice direttori e ispettori sanitari;

medici con funzioni di diagnosi e cura: primari, aiuti, assistenti; farmacisti: direttori di farmacia, farmacisti collaboratori.

Il personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attivita' sanitarie e' costituito da:

biologi;

chimici;

fisici;

con le qualifiche di direttori, coadiutori e assistenti.

Il personale amministrativo e' costituito da:

direttore amministrativo, altrimenti denominato con la equipollente qualifica di segretario generale;

personale della carriera direttiva;

personale della carriera di concetto;

personale della carriera d'ordine;

personale della carriera esecutiva.

Il personale tecnico e' costituito da:

tecnici per i laboratori di indagine, diagnosi e terapie, specializzati in: radiologia medica, anatomia patologica, istopatologia, laboratorio medico, ed in altri settori preordinati al buon funzionamento dei servizi di diagnosi e cura, con le qualifiche di: capo tecnico e tecnico specializzato.

Il personale sanitario ausiliario e' costituito da:

personale di assistenza ostetrica, con le qualifiche di: ostetrica capo, ostetrica;

personale di assistenza diretta, con le qualifiche di: capo sala, infermiere professionale specializzato, infermiere professionale e vigilatrice d'infanzia, infermiere generico, puericultrice;

personale di assistenza medica e assistenza sociale, con le qualifiche rispettivamente di assistente sanitaria visitatrice e assistente sociale;

personale di assistenza ai servizi speciali, con le qualifiche di: terapista della riabilitazione nelle varie qualificazioni;

personale dirigente e di funzione didattica delle scuole per infermieri generici e professionali con le qualifiche rispettivamente di: capo dei servizi sanitari, ausiliari, direttore e vice direttore didattico.

Il personale esecutivo e' costituito da:

personale di custodia;

personale addetto ai servizi sanitari con le qualifiche di: disinfettore capo, disinfettore, ausiliario o portantino;

personale addetto ai servizi generali, economali e tecnici, distinto in capo servizio operai, operaio specializzato, operaio comune.

Il personale di assistenza religiosa e' costituito da ministri del culto cattolico.

La pianta organica del personale dei vari servizi ed i relativi aggiornamenti, anche per quanto attiene alle qualifiche, in stretta relazione con i compiti che l'ente ospedaliero, secondo la sua caratteristica ed il suo tipo, deve assolvere, sono deliberati dal consiglio di amministrazione tenendo conto delle indicazioni del piano regionale, sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale, e consultate le organizzazioni sindacali interessate.

Capo II AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Art 2.

Requisiti generali

Possono accedere agli impieghi presso gli enti ospedalieri coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

  1. cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

  2. eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, fatte salve le maggiorazioni di legge;

  3. buona condotta morale e civile;

  4. idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione prima di procedere alla nomina ha facolta' di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art 3.

Assunzione in servizio

L'assunzione agli impieghi presso gli enti ospedalieri e' effettuata, nei limiti dei posti previsti dalle piante organiche, mediante pubblico concorso.

Resta la facolta' dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di particolari servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate.

L'assunzione per chiamata e' ammessa soltanto per speciali categorie del personale esecutivo, per le quali siano state predisposte, di intesa con le organizzazioni sindacali interessate, adeguati criteri selettivi.

in attesa dell'espletamento dei pubblici concorsi per posti resisi vacanti, le amministrazioni ospedaliere in relazione alle esigenze di servizio, secondo la procedura indicata nel comma precedente, possono ricoprirli per incarico temporaneo, non rinnovabile, per la durata massima di sei mesi.

Il conferimento dei posti di interno deve essere effettuato a favore dei dichiarati idonei nell'ultimo concorso, secondo l'ordine della graduatoria; nel caso in cui l'ultimo concorso risalga ad oltre tre anni, deve essere effettuato in favore del candidato che sia in possesso dei requisiti richiesti e che, in seguito ad avviso pubblico dato dall'amministrazione ospedaliera, presenti maggiori titoli da valutarsi secondo i criteri fissati nel presente decreto.

E' in facolta' dell'amministrazione mettere a concorso, oltre i posti gia' disponibili alla data del bando, anche quelli che si rendono vacanti, in dipendenza di collocamento a riposo, nel semestre successivo alla data di...

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