DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2000, n. 103 - Disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266

Coming into Force13 Maggio 2000
Enactment Date07 Aprile 2000
Published date28 Aprile 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/04/28/000G0153/CONSOLIDATED/20171229
Official Gazette PublicationGU n.98 del 28-04-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;

Visto l'articolo 28 luglio 1999, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 462;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 25 agosto 1982, n. 604;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2000;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Acquisiti i pareri delle competenti commissione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1

  1. Il titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Titolo VI Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura.

Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 1.827 unita' per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari ed a 450 unita' per gli istituti italiani di cultura. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero.

Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.

Art. 153 (Assunzione di impiegati temporanei). - Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura possono essere autorizzati a sostituire con impiegati temporanei, per il tempo di assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovino in una delle situazioni che comportano la sospensione del trattamento economico.

Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.

Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego.

Art. 154 (Regime dei contratti). - Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono regolati dalla legge locale. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente decreto e' il foro locale.

Le rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, gli uffici consolari di prima classe accertano, sentite anche le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilita' del contratto con le norme locali a carattere imperativo e assicurano in ogni caso l'applicazione delle norme locali piu' favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo. Le condizioni contrattuali devono comunque essere adeguate a garantire l'assunzione degli elementi piu' qualificati.

Art. 155 (Requisiti e modalita' per l'assunzione). - Possono essere assunti a contratto coloro che siano effettivamente residenti da almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui prestare servizio, abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e siano di costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni per le quali debbono essere impiegati. Per le assunzioni di cui all'articolo 153 si prescinde dal requisito della residenza.

Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni cui dovranno essere preposti. Nella valutazione dell'attitudine si tiene conto, fra l'altro, della conoscenza delle lingue italiana e locale, o veicolare, dell'ambiente e degli usi locali, del corso di studi effettuati e dei titoli conseguiti, nonche' delle precedenti esperienze lavorative con mansioni almeno equivalenti a quelle previste dal bando di assunzione o, nel caso di impiegati in servizio, immediatamente inferiori. Anche nell'ambito della promozione culturale sono da considerarsi imprescindibili la conoscenza della lingua italiana e di quella locale, o veicolare eventualmente in uso nel Paese, nonche' la conoscenza dell'ambiente e degli usi locali.

Le condizioni di cui al comma precedente sono stabilite con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali, e sono accertate mediante idonee prove d'esame, che garantiscano l'imparzialita' e la trasparenza.

Il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto sulla base del risultato delle prove. I contratti sono approvati con decreto ministeriale.

Art. 156 (Doveri dell'impiegato). - Nel contratto sono particolarmente richiamati, fra i doveri dell'impiegato, gli obblighi: di fedelta'; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate; della disciplina; dell'osservanza del segreto d'ufficio; di conformarsi nei rapporti d'ufficio al principio di un'assidua e solerte collaborazione; di tenere nei confronti del pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio all'estero e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta anche privata alla dignita' dell'ufficio; di non esercitare altre attivita' lavorative.

Art. 157 (Retribuzione). - La retribuzione annua base e' fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonche' da organizzazioni internazionali. Si terra' altresi' conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS. La retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi piu' qualificati.

La retribuzione annua base e' suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita.

La retribuzione annua base e' determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Puo' essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

La retribuzione e' di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilita' di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in lire della retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art. 209.

Art. 157-bis (Assegno per il nucleo familiare). - L'assegno per il nucleo familiare e' regolato dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153...

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