Art
1.
Il contingente indicato nel primo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato a 1.450 unita'. Alla copertura delle vacanze che si verranno cosi' a determinare nel contingente a seguito del predetto aumento, si procedera' mediante assunzioni graduali per non piu' di 150 unita' all'anno. Nei primi due anni di applicazione della presente legge la predetta aliquota e' aumentata a 200.
Il contingente puo' essere aumentato di una entita' pari ai posti eventualmente non assegnati nell'anno precedente.
Art
1.
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 7 APRILE 2000, N. 103
Art
2.
Il secondo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 12 della legge 17 luglio 1970, n. 569, e' sostituito dal seguente:
"Essi sono assunti tra cittadini italiani residenti da almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui debbono prestare servizio oppure tra stranieri. Per i Paesi in cui vi sia difficolta' di ricoprire posti in organico con personale di ruolo e di reclutare in loco il personale idoneo necessario, possono essere assunti cittadini italiani non residenti. I predetti Paesi sono determinati all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro. Il decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, dovra' contenere anche l'indicazione delle mansioni per le quali e' prevista l'assunzione di personale a contratto, delle conoscenze linguistiche e degli altri requisiti richiesti per l'assunzione, nonche' l'invito a chi vi abbia interesse a presentare domanda al Ministero per l'iscrizione nello elenco degli aspiranti contrattisti".
Art
3.
Il secondo comma dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Per particolari esigenze di servizio degli uffici allo estero possono essere assunti, utilizzando fino a cento posti del contingente di cui all'articolo 152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi e fino ad un numero di unita' i cui periodi complessivi di impiego non superino annualmente i mille e duecento mesi".
I predetti contratti possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi.
Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego.
Gli impiegati in servizio con contratto temporaneo al momento...