DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 618 - Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37, primo comma, lettere a) e b), della legge n. 833 del 1978)

Coming into Force22 Ottobre 1980
Enactment Date31 Luglio 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/10/07/080U0618/CONSOLIDATED/20121229
Published date07 Ottobre 1980
Official Gazette PublicationGU n.275 del 07-10-1980 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente delega al Governo per la disciplina dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, rinnovata con l'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Viste le osservazioni delle regioni;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 79 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione parlamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Competenza dello Stato

L'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, ed ai loro familiari aventi diritto, per tutto il periodo della loro permanenza fuori del territorio italiano connesso ad una attivita' lavorativa, compete allo Stato, che vi provvede nelle forme indicate nel presente decreto, nel rispetto dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'assistenza e' assicurata dal Ministero della sanita'.

Restano affidate al Ministero degli affari esteri le attribuzioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art 2.

Beneficiari dell'assistenza

L'assistenza di cui all'art. 1 viene erogata, fatte salve le norme in materia contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra l'Italia ed altri Stati:

  1. Ai cittadini italiani iscritti negli elenchi di cui al terzo comma dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i quali svolgano attivita' lavorativa all'estero, qualora tali soggetti non godano, mediante forme di assicurazione obbligatoria o volontaria, di prestazioni garantite da leggi locali o di prestazioni fornite dal datore di lavoro, o i livelli di tali prestazioni siano palesemente inferiori a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, purche' appartenenti alle seguenti categorie:

    1) cittadini occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro, ivi compresi i ministri del culto cattolico o di altri culti che svolgano attivita' connesse al proprio ministero, i religiosi e le religiose del clero che svolgano attivita' lavorativa presso terzi, i collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari;

    2) lavoratori autonomi ivi compresi i liberi professionisti, che svolgano all'estero un'attivita' lavorativa per periodi di tempo limitato;

    3) titolari di borse di studio presso Universita' o fondazioni estere;

    4) lavoratori all'estero, temporaneamente disoccupati, sempre che tale condizione risulti da attestazioni rilasciate dai competenti uffici di collocamento dello Stato estero;

    5) cittadini temporaneamente all'estero titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da istituti previdenziali italiani;

    6) familiari dei soggetti di cui ai precedenti numeri che seguano il lavoratore all'estero o lo raggiungano anche per brevi periodi.

  2. Ai cittadini italiani, dipendenti pubblici, con attivita' di servizio all'estero ed in particolare:

    1) ai dipendenti dello Stato, compresi i contrattisti italiani o stranieri nonche' agli impiegati locali di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, anche se non pubblici dipendenti e ancorche' prestino la propria opera per missioni di breve durata presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, delegazioni permanenti o speciali del Governo italiano all'estero, ovvero partecipino per conto del Governo stesso a commissioni, conferenze, trattative o riunioni fuori del territorio nazionale anche presso organismi internazionali;

    2) al personale militare italiano, anche di leva, in servizio all'estero ed a quello imbarcato su navi o aeromobili italiani, che abbiano bisogno di trattamento sanitario in territorio estero;

    3) al personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, compresi gli incaricati locali, in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;

    4) al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che svolga attivita' anche temporanea di servizio fuori del territorio della Repubblica;

    5) al personale degli enti pubblici che presti la propria opera presso delegazioni o uffici degli enti stessi all'estero;

    6) agli esperti, ai tecnici ed al personale di cui agli articoli 17, 18, 21, 26 e 33 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, salvo quanto previsto dall'art. 20, secondo comma, della legge stessa;

    7) alle persone incaricate della direzione di uffici consolari nonche' agli esperti di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

    8) ai familiari dei soggetti di cui ai numeri precedenti, esclusi quelli dei contrattisti stranieri, che le seguano all'estero o li raggiungano anche per brevi periodi.

    Per i contrattisti italiani e stranieri assunti con contratto regolato dalla legge locale e per i loro familiari aventi diritto in base alla legge stessa, nonche' per gli impiegati locali di cui al regio decreto n. 23 del 1943 l'assistenza prevista dal presente decreto e' dovuta, qualora i soggetti interessati non godano obbligatoriamente di prestazioni garantite da leggi locali ovvero tali prestazioni risultino palesemente inferiori ai livelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

    L'assistenza in territorio estero compete anche durante i viaggi dell'interessato da o per l'Italia, ovvero durante i viaggi e la permanenza per ragioni di lavoro in localita' estere diverse da quelle di lavoro.

    Per i soggetti di cui alla lettera A) le unita' sanitarie locali di appartenenza sono tenute a comunicare al Ministero della sanita' il trasferimento all'estero.

    Per i soggetti di cui alla lettera B) i Ministeri e gli enti pubblici sono tenuti a comunicare al Ministero della sanita' l'elenco dei propri dipendenti che si recano all'estero per motivi di lavoro.

    Il Ministero della sanita' puo' per i soggetti di cui alla lettera A) verificare tramite le rappresentanze consolari la effettiva permanenza all'estero degli stessi e la consistenza del loro nucleo familiare.

Art 2.

Beneficiari dell'assistenza

L'assistenza di cui all'art. 1 viene erogata, fatte salve le norme in materia contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra l'Italia ed altri Stati:

  1. Ai cittadini italiani iscritti negli elenchi di cui al terzo comma dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i quali svolgano attivita' lavorativa all'estero, qualora tali soggetti non godano, mediante forme di assicurazione obbligatoria o volontaria, di prestazioni garantite da leggi locali o di prestazioni fornite dal datore di lavoro, o i livelli di tali prestazioni siano palesemente inferiori a quelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, purche' appartenenti alle seguenti categorie:

    1) cittadini occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro, ivi compresi i ministri del culto cattolico o di altri culti che svolgano attivita' connesse al proprio ministero, i religiosi e le religiose del clero che svolgano attivita' lavorativa presso terzi, i collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari;

    2) lavoratori autonomi ivi compresi i liberi professionisti, che svolgano all'estero un'attivita' lavorativa per periodi di tempo limitato;

    3) titolari di borse di studio presso Universita' o fondazioni estere;

    4) lavoratori all'estero, temporaneamente disoccupati, sempre che tale condizione risulti da attestazioni rilasciate dai competenti uffici di collocamento dello Stato estero;

    5) cittadini temporaneamente all'estero titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da istituti previdenziali italiani;

    6) familiari dei soggetti di cui ai precedenti numeri che seguano il lavoratore all'estero o lo raggiungano anche per brevi periodi. (2)

  2. Ai cittadini italiani, dipendenti pubblici, con attivita' di servizio all'estero ed in particolare:

    1) ai dipendenti dello Stato, compresi i contrattisti italiani o stranieri nonche' agli impiegati locali di cui al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, anche se non pubblici dipendenti e ancorche' prestino la propria opera per missioni di breve durata presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, delegazioni permanenti o speciali del Governo italiano all'estero, ovvero partecipino per conto del Governo stesso a commissioni, conferenze, trattative o riunioni fuori del territorio nazionale anche presso organismi internazionali;

    2) al personale militare italiano, anche di leva, in servizio all'estero ed a quello imbarcato su navi o aeromobili italiani, che abbiano bisogno di trattamento sanitario in territorio estero;

    3) al personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, compresi gli incaricati locali, in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;

    4) al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che svolga attivita' anche temporanea di servizio fuori del territorio della Repubblica;

    5) al personale degli enti pubblici che presti la propria opera presso...

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