LEGGE 9 febbraio 1979, n. 38 - Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

Coming into Force01 Marzo 1979
End of Effective Date28 Febbraio 1987
Published date14 Febbraio 1979
Enactment Date09 Febbraio 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/02/14/079U0038/CONSOLIDATED/19870228
Official Gazette PublicationGU n.44 del 14-02-1979
TITOLO I OBBIETTIVI E STRUMENTI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Finalita')

La cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo - di seguito anche denominata "cooperazione allo sviluppo" - comprende le iniziative pubbliche e private programmate ed attuate nei modi previsti dalla presente legge, e dirette a favorire il progresso economico e sociale, tecnico e culturale di tali Paesi, in armonia con i loro programmi di sviluppo. Essa persegue obiettivi di solidarieta' tra i popoli, ispirandosi ai principi stabiliti dalle Nazioni Unite. La cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e' parte integrante delle relazioni economiche internazionali che l'Italia promuove, nel quadro della interdipendenza dello sviluppo di tutti i Paesi.

I programmi e le iniziative specifiche di cooperazione devono conformarsi agli accordi sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale e multilaterale ed essere correlati con quelli della Comunita' economica europea e degli organismi internazionali.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1987 N. 49

Art 2.

(Attivita' di cooperazione)

Nell'attivita' di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo rientrano:

  1. l'elaborazione e l'attuazione di progetti di sviluppo, con particolare riguardo per i settori dell'agricoltura, dell'energia, dell'industria e dell'artigianato, delle infrastrutture, dei servizi sanitari sociali e culturali, del turismo, della ricerca scientifica e tecnologica;

  2. la promozione e la concessione di crediti e altri apporti finanziari, a condizioni quanto possibile agevolate, a favore di Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo ed in correlazione agli indirizzi e ai programmi di cooperazione cui l'Italia partecipa e da essa promossi o approvati;

  3. la partecipazione, anche finanziaria, all'attivita' di organismi e fondi comunitari e internazionali; per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;

  4. l'assistenza a popolazioni dei Paesi in via di sviluppo colpite da calamita' naturali o che versino in situazioni di particolare emergenza;

  5. l'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

  6. il potenziamento degli strumenti e delle iniziative per la qualificazione e l'invio dei giovani, come volontari civili, nei Paesi in via di sviluppo.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1987 N. 49

Art 3.

(Presidenza e compiti del CIPES)

Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), istituito con l'articolo 1 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' presieduto, per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro degli affari esteri, quando i problemi all'esame investano le linee di politica estera e cooperazione economica internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CIPES.

Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CIPES, di volta in volta integrato, secondo le esigenze, su richiesta del suo Presidente, dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro della previdenza sociale, dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e della sanita', si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Il CIPES:

  1. formula gli indirizzi della cooperazione allo sviluppo, nella visione di una politica unitaria e globale del settore, coordinata con la politica economica estera e con gli obiettivi della cooperazione economica internazionale, indicando tra l'altro le priorita' per aree geografiche, Paesi, settori e strumenti di intervento, nonche' la ripartizione di massima delle disponibilita' finanziarie tra i canali multilaterali e i canali bilaterali;

  2. verifica lo stato di attuazione degli indirizzi come sopra formulati, e promuove le misure eventualmente occorrenti per darvi impulso;

  3. approva, sulla attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, la relazione annuale che sara' predisposta a cura del Ministero degli affari esteri, che dovra' contenere l'indicazione di linee programmatiche previsionali e che sara' allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero stesso.

Tale relazione, non appena approvata dal CIPES, verra' inviata al Parlamento per essere trasmessa alle competenti Commissioni permanenti.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1987 N. 49

Art 4.

(Funzioni di coordinamento del Ministero degli affari esteri)

Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti ed in attuazione degli accordi sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale e multilaterale, il Ministero degli affari esteri promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonche' tra questo e il settore privato, programmi operativi ed ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo; a tal fine esso cura l'adeguata pubblicita' degli indirizzi su richiamati e degli accordi in vigore, nonche' dei programmi governativi di cooperazione allo sviluppo.

Gli enti pubblici e privati, le societa' e le aziende a partecipazione statale, le associazioni e le imprese private che intendano operare nel settore della cooperazione allo sviluppo, sono tenuti a conformare i propri interventi agli indirizzi stabiliti dal CIPES, nonche' a comunicare al Ministero degli affari esteri i propri progetti e le proprie proposte, sulla base delle informazioni di cui al primo comma del presente articolo.

In mancanza delle suddette comunicazioni, o di corrispondenti richieste dei Paesi in via di sviluppo interessati, oppure nel caso di difformita' dei programmi o della loro attuazione dagli indirizzi di coordinamento del Ministero degli affari esteri, le iniziative di cui al precedente comma non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1987 N. 49

Art 5.

(Criteri prioritari nell'utilizzazione dei finanziamenti)

Nell'ambito degli indirizzi fissati dal CIPES, la ripartizione delle disponibilita' finanziarie destinate all'attuazione della presente legge sara' effettuata tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri:

  1. armonizzare le iniziative di cooperazione con i programmi stabiliti a favore dei Paesi in via di sviluppo dalla Comunita' economica europea e correlare i programmi bilaterali con quelli multilaterali cui l'Italia partecipa;

  2. favorire la realizzazione di programmi e progetti integrati per singoli Paesi o gruppi di Paesi della stessa area geografica, con lo scopo di contribuire al piu' ampio potenziamento delle loro strutture e capacita' produttive;

  3. promuovere programmi idonei ad agevolare la compartecipazione finanziaria, tecnica ed operativa dei Paesi in via di sviluppo, nonche' la partecipazione, anche con interventi combinati, di altri Paesi interessati;

  4. garantire un adeguato volume di interventi a favore di Paesi e di aree geografiche che abbiano particolari rapporti con l'Italia.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1987 N. 49

Art 6.

(Crediti finanziari)

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' sostituito dal seguente:

"Nel quadro della cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo e sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, puo' autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati".

Il primo comma dell'articolo 27 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' sostituito dal seguente:

"In caso di insufficienza del fondo di cui al secondo comma del precedente articolo, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, puo' autorizzare di volta in volta il Mediocredito centrale ad emettere prestiti...

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