DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 637 - Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni

Coming into Force01 Gennaio 1973
Enactment Date26 Ottobre 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/11/11/072U0637/CONSOLIDATED/19891118
Published date11 Novembre 1972
Official Gazette PublicationGU n.292 del 11-11-1972 - Suppl. Ordinario n. 2
TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. Oggetto dell'imposta

L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti dipendenti da successione per causa di morte ed ai trasferimenti a titolo gratuito di beni e diritti per atto tra vivi.

L'imposta si applica anche nei casi di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta e di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente.

Agli effetti del presente decreto s'intende per trasferimento anche la costituzione di un diritto reale di godimento.

Art 2.

Estensione territoriale dell'imposta

L'imposta e' dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorche' esistenti all'estero.

Se al momento dell'apertura della successione o al momento della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato

l'imposta e' dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi

esistenti. Agli effetti del comma precedente si considerano esistenti nello Stato:

1) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;

2) le azioni o quote di societa' costituite nello Stato, o aventi quivi la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa;

3) le obbligazioni e gli analoghi titoli in serie emessi nello Stato e quelli emessi all'estero che si trovano nello Stato;

4) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;

5) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie quando il debitore, il trattario o l'emittente sia residente nello Stato;

6) i crediti garantiti su un bene esistente nello Stato fino a concorrenza del valore del bene medesimo, indipendentemente dalla residenza del debitore;

7) i beni viaggianti nel territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione;

8) gli altri beni che si trovano nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione.

Art 3.

Esenzioni

Sono esenti dall'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni e quelli a favore di enti pubblici, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e di ospedali pubblici senza fine di lucro, che abbiano come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita'.

I trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma precedente, sono esenti dall'imposta qualora siano stati disposti per le finalita' di cui al comma medesimo.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma l'ente beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dalla data di apertura della successione o dalla data della donazione, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro vendita o cessione per il conseguimento delle finalita' indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso decade dall'esenzione ed e' tenuto al pagamento dell'imposta, con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

Per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocita'.

Art 4.

Aliquote

L'imposta e' commisurata per scaglioni di valore imponibile con le aliquote crescenti stabilite nella tariffa allegata al presente decreto, previa deduzione delle quote esenti risultanti dalla tariffa stessa.

Art 5.

Soggetti passivi

L'imposta e' dovuta dagli eredi, dai legatari e dai donatari ed e' determinata, per ciascuno di essi, secondo le disposizioni degli articoli 6 e seguenti e dell'art. 55.

TITOLO SECONDO IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI
Capo I DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
Art 6.

Determinazione dell'imposta

L'imposta e' determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate alla lettera a) della tariffa al valore globale dell'asse ereditario netto. Se vi sono piu' eredi e legatari l'imposta e' ripartita fra loro in proporzione al valore delle rispettive quote o legati.

Se l'erede o legatario non e' coniuge ne' parente in linea retta del defunto la imposta di cui al comma precedente e' aumentata dell'importo risultante dalla applicazione delle aliquote indicate alla lettera b) della tariffa al valore della quota di eredita' o del legato.

Sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali e i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, nonche' gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati. La parentela naturale, quando il figlio non sia stato legittimato o riconosciuto legalmente, deve risultare nei modi indicati dall'art. 279 del codice civile e dalla legge 19 gennaio 1942, n. 23. Nelle successioni a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili il limite di lire cinquantamila stabilito nell'art. 5 di tale legge e' elevato a dieci milioni.

Art 6.

Determinazione dell'imposta

L'imposta e' determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate alla lettera a) della tariffa al valore globale dell'asse ereditario netto. Se vi sono piu' eredi e legatari l'imposta e' ripartita fra loro in proporzione al valore delle rispettive quote o legati.

Se l'erede o legatario non e' coniuge ne' parente in linea retta del defunto la imposta di cui al comma precedente e' aumentata dell'importo risultante dalla applicazione delle aliquote indicate alla lettera b) della tariffa al valore della quota di eredita' o del legato.

Sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali e i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, nonche' gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati. La parentela naturale, quando il figlio non sia stato legittimato o riconosciuto legalmente, deve risultare nei modi indicati dall'art. 279 del codice civile e dalla legge 19 gennaio 1942, n. 23. Nelle successioni a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili il limite di lire cinquantamila stabilito nell'art. 5 di tale legge e' elevato a dieci milioni. 4

Art 7.

Base imponibile

Il valore globale dell'asse ereditario netto e' costituito dalla differenza tra il valore venale complessivo dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni del capo II, e l'ammontare complessivo delle passivita' deducibili, diminuita dall'ammontare degli oneri diversi da quelli indicati nel terzo comma dell'art. 32.

In caso di fallimento del defunto si tiene conto delle sole attivita' che pervengono agli eredi a seguito della chiusura del fallimento.

Il valore delle quote ereditarie e' determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati.

Ai soli fini della determinazione delle aliquote il valore globale dell'asse ereditario e' maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, comprese quelle che si presumono tali ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 fatte dal defunto agli eredi e legatari. Il valore delle singole quote o dei singoli legati e' maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore delle donazioni fatte ai singoli eredi o legatari. Il valore delle donazioni di beni diversi dal denaro o da crediti in denaro e' determinato in base al valore venale dei beni medesimi al momento dell'apertura della successione.

Art 8.

Attivo ereditario

L'attivo ereditario e'...

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