Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. Oggetto dell'imposta
L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti dipendenti da successione per causa di morte ed ai trasferimenti a titolo gratuito di beni e diritti per atto tra vivi.
L'imposta si applica anche nei casi di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta e di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente.
Agli effetti del presente decreto s'intende per trasferimento anche la costituzione di un diritto reale di godimento.
Art
2.
Estensione territoriale dell'imposta
L'imposta e' dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorche' esistenti all'estero.
Se al momento dell'apertura della successione o al momento della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato
l'imposta e' dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi
esistenti. Agli effetti del comma precedente si considerano esistenti nello Stato:
1) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;
2) le azioni o quote di societa' costituite nello Stato, o aventi quivi la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa;
3) le obbligazioni e gli analoghi titoli in serie emessi nello Stato e quelli emessi all'estero che si trovano nello Stato;
4) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;
5) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie quando il debitore, il trattario o l'emittente sia residente nello Stato;
6) i crediti garantiti su un bene esistente nello Stato fino a concorrenza del valore del bene medesimo, indipendentemente dalla residenza del debitore;
7) i beni viaggianti nel territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione;
8) gli altri beni che si trovano nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione.
Art
3.
Esenzioni
Sono esenti dall'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni e quelli a favore di enti pubblici, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e di ospedali pubblici senza fine di lucro, che abbiano come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita'.
I trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni o associazioni riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma precedente, sono esenti dall'imposta qualora siano stati disposti per le finalita' di cui al comma medesimo.
Nell'ipotesi di cui al secondo comma l'ente beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dalla data di apertura della successione o dalla data della donazione, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro vendita o cessione per il conseguimento delle finalita' indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso decade dall'esenzione ed e' tenuto al pagamento dell'imposta, con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.
Per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocita'.
Art
4.
Aliquote
L'imposta e' commisurata per scaglioni di valore imponibile con le aliquote crescenti stabilite nella tariffa allegata al presente decreto, previa deduzione delle quote esenti risultanti dalla tariffa stessa.
Art
5.
Soggetti passivi
L'imposta e' dovuta dagli eredi, dai legatari e dai donatari ed e' determinata, per ciascuno di essi, secondo le disposizioni degli articoli 6 e seguenti e dell'art. 55.