Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della Capitale della Repubblica. (Ordinanza n. 3543).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della Capitale della Repubblica;

Considerato che la situazione emergenziale in atto nella citta' di Roma, relativa al traffico ed alla mobilita', presenta peculiarita' tali da condizionare negativamente la qualita' della vita, le relazioni sociali ed economiche dei cittadini per i suoi riflessi indotti;

Considerato, inoltre, che la situazione di pregiudizio per i cittadini e' tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza;

Considerato, altresi', che le misure e gli interventi a tutt'oggi attuati, in via ordinaria, non hanno consentito il superamento delle problematiche emergenziali afferenti a specifici fattori di rischio, connessi alla situazione del traffico cittadino, e che risulta necessario ed urgente predisporre e realizzare un programma di interventi di emergenza, che consenta un miglioramento significativo e rapido della situazione in atto e favorire il ripristino delle normali condizioni di vita;

Ravvisata la necessita' di dare immediata attuazione agli interventi volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nel territorio della Capitale della Repubblica;

Vista la nota del comune di Roma del 14 luglio 2006;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della regione Lazio;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

  1. In relazione alla situazione di grave crisi derivante dalle complesse problematiche del traffico e della mobilita' suscettibili di compromettere la qualita' della vita della collettivita' interessata, il sindaco di Roma e' nominato, fino al 31 dicembre 2008, commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza dichiarata nel territorio della Capitale.

  2. Il commissario delegato, anche avvalendosi di uno o piu' soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento per materia o progetti determinati, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal medesimo Commissario, provvede:

    1. all'individuazione di misure efficaci per la disciplina del traffico, della viabilita', del controllo della sosta e per il miglioramento della circolazione stradale, in particolare disponendo:

      a1) per la realizzazione di parcheggi, aree pedonali, piste ciclo-pedonali, strade e corsie riservate al trasporto pubblico e zone a traffico limitato;

      a2) per l'installazione di nuove tecnologie per il controllo della sosta e della mobilita', anche al di fuori delle zone a traffico limitato, finalizzate alla identificazione dei veicoli per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, in deroga all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250;

      a3) per il potenziamento dell'efficacia operativa del Corpo di polizia municipale, stabilendo le misure organizzative ed impartendo le necessarie direttive operative indispensabili ad assicurarne l'ottimale utilizzazione ai fini della regolazione del traffico e della mobilita', anche in deroga agli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, agli articoli 42 e 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 13 della legge regionale 14 gennaio 2005, n. 1 e attivando contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e limitatamente al personale del Corpo di polizia municipale all'art. 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ricorrendo anche all'utilizzo delle graduatorie di concorso oltre i limiti di vigenza temporale per esse previsti, nel limite massimo di mille unita' fermo restando, con riferimento al restante personale comunale non del corpo di polizia municipale, il rispetto dell'obbiettivo di economia di spesa fissato nell'art. 1, comma 198, della legge n....

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