LEGGE 7 marzo 1986, n. 65 - Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale

Coming into Force30 Marzo 1986
Enactment Date07 Marzo 1986
Published date15 Marzo 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/03/15/086U0065/CONSOLIDATED/20181004
Official Gazette PublicationGU n.62 del 15-03-1986
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Servizio di polizia municipale

  1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, puo' essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.

  2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.

Art 2.

Funzioni del sindaco

Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art 3.

Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale

Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorita'.

Art 4.

Regolamento comunale del servizio di polizia municipale

I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:

1) che le attivita' vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando cio' sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;

2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purche' la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;

3) che l'ambito ordinario delle attivita' sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;

4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:

  1. sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;

  2. le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessita' dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;

  3. le missioni esterne per soccorso in caso di calamita' e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.

Art 5.

Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza

  1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

    1. funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualita' di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;

    2. servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

    3. funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

  2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualita' di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

    1. godimento dei diritti civili e politici;

    2. non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

    3. non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

  3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualita' di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

  4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il...

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