Dir. (Ag. entr.) 29 ottobre 2012, Prot. n. 150669/2012

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leg
Arch. loc. e cond. 1/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
guamento ed effettua le comunicazioni previste da talearticolo
nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell’autorizzazione è equiparato
all’installatore ai f‌ini dell’applicazione delle sanzioni previste
dall’articolo 288».
53. L’articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:
«9. Gli impianti termici siti negli edif‌ici costituiti da più unità
immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne
fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione,
con sbocco sopra il tetto dell’edif‌icio alla quota prescritta dalla
regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto
periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a
gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e
di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla
classe ad alta eff‌icienza energetica, più eff‌iciente e meno inqui-
nante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI
EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei
terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma
tecnica UNI 7129 e successive integrazioni».
34 novies. (Def‌inizione dei contributi per programmi di edilizia
residenziale). 1. Al f‌ine di provvedere alla chiusura delle posizio-
ni debitorie e creditorie determinatesi ai sensi dell’articolo 16,
secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, degli articoli
2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, dell’articolo 72 della leg-
ge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell’articolo 6 del decreto legge 13
agosto 1975, n. 376, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 16
ottobre 1975, n. 492, il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti è autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei
contributi di cui alle suddette disposizioni sulla base della certi-
f‌icazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi agevo-
lativi e delle autocertif‌icazioni prodotte, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai singo-
li benef‌iciari in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi.
L’Agenzia delle entrate, anche avvalendosi della collaborazione
dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, ha fa-
coltà di effettuare controlli a campione in ordine alla sussistenza
del requisito del reddito. Per i requisiti oggettivi la cooperativa
ovvero l’impresa o il soggetto pubblico dedicato all’edilizia resi-
denziale deve produrre il certif‌icato di agibilità di cui agli arti-
2001, n. 380. Qualora sia accertata la mancanza anche di uno
solo dei requisiti necessari, il benef‌iciario decade dal diritto al
contributo statale ed è tenuto alla restituzione di quanto indebi-
tamente percepito, oltre agli oneri accessori di legge.
2. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debi-
torie e creditorie, risultanti dalla certif‌icazione di cui al comma
1, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nell’ambito del gruppo bancario di appartenenza. La certif‌ica-
zione evidenzia le complessive posizioni debitorie e creditorie
relative alle disposizioni citate al comma 1; la determinazione
delle predette posizioni non tiene conto dei conguagli relativi
alle operazioni oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei
requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione del con-
tributo pubblico.
3. Le risorse derivanti dalle posizioni di credito del Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti degli istitu-
ti bancari mutuanti sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, per le f‌inalità di cui al comma 1, al
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Ministro dell’economia e delle f‌inanze è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
XI
Dir. (Ag. entr.) 29 ottobre 2012, Prot. n. 150669/2012. Modif‌ica-
zioni dei modelli SIRIA e IRIS, delle relative istruzioni per la
compilazione e delle specif‌iche tecniche per la trasmissione
telematica, per consentirne l’utilizzo nei casi di sospensione o
differimento dei termini previsti a seguito di calamità naturali o
di altri eventi eccezionali, nonché modif‌iche agli allegati tecnici
bis, quater e quinquies al decreto direttoriale 31 luglio 1998 .
1. Modif‌icazioni del modello e delle istruzioni per la compi-
lazione della denuncia per la registrazione telematica dei con-
tratti di locazione di beni immobili a uso abitativo e relative
pertinenze e per l’ esercizio dell’opzione per la cedolare secca
(Modello SIRIA), nonché delle relative specif‌iche tecniche.
1.1. Al modello approvato con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011, concernente le
modalità di esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime
della cedolare secca, le modalità di versamento dell’imposta e al-
tre disposizioni di attuazione della disposizione di cui all’articolo
modif‌icazioni di seguito elencate:
- a pagina 1 del modello SIRIA, nella sezione relativa all’indi-
viduazione dell’uff‌icio competente, è inserita la casella “Eventi
eccezionali”;
- a pagina 2 delle istruzioni del modello SIRIA, nella sezione
dedicata alla “Compilazione della denuncia”, dopo il campo “Dire-
zione Provinciale e Uff‌icio Territoriale” è inserito il seguente testo:
“Eventi eccezionali
La presente casella deve essere barrata dai soggetti che,
essendone legittimati, fruiscono delle agevolazioni f‌iscali previ-
ste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di
calamità naturali o di altri eventi eccezionali.”.
1.2. All’allegato A del provvedimento del Direttore dell’Agen-
zia delle entrate del 19 maggio 2011, concernente l’approvazione
delle specif‌iche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
relativi alla denuncia per la registrazione telematica dei contratti
di locazione di beni immobili a uso abitativo e relative pertinenze
e per l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca (mod. SIRIA),
sono apportate le modif‌icazioni di seguito elencate:
- a pag. 14 la lunghezza del campo 10 è sostituita con “99”;
- a pag. 14 la descrizione del campo 11 è sostituita con “Eventi
eccezionali”, la posizione con “216” e la lunghezza con “1”;
- a pag. 14 nello spazio dedicato ai “Controlli bloccanti/Valori
ammessi” del campo 11 è inserita la seguente frase “Vale 1 in
caso di eventi eccezionali”;
- a pag. 22 il testo relativo alle “Cause di scarto nel caso di
Denunce presentate oltre i 30 giorni” è sostituito dal seguente:
“1) Se la data di stipula è antecedente o uguale alla data
di inizio del contratto, calcolare il numero di giorni che inter-
corrono tra il giorno successivo a quello di stipula e la data di
trasmissione telematica della denuncia; se il numero di giorni è
superiore a 30 e non è presente il campo 11 del record B (Eventi
eccezionali), ciò comporta lo scarto della denuncia in sede di
ricezione telematica.
2) Se la data di stipula è successiva alla data di inizio del
contratto, calcolare il numero di giorni che intercorrono tra il
giorno successivo a quello di inizio del contratto e la data di tra-
smissione telematica della denuncia; se il numero di giorni è
superiore a 30 e non è presente il campo 11 del record B (Eventi
eccezionali), ciò comporta lo scarto della denuncia in sede di
ricezione telematica.”.
2. Modif‌icazioni del modello e delle istruzioni per la compi-
lazione della denuncia per la registrazione telematica dei con-

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