DETERMINA 30 ottobre 2014 - Ripiano dello sfondamento del tetto del 11,35% della spesa farmaceutica territoriale 2013, ai sensi della legge n. 222/2007 e ss.mm.ii. (Determina n. 1238/2014). (14A08535)

IL DIRETTORE GENERALE Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii.;

Visti l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e ss.mm.ii., recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici», in particolare i commi 1 e 5 lettere f e f-bis;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco», cosi' come modificato dal decreto del Ministero della salute 29 marzo 2012, n. 53, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell' 8 maggio 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1.282, in data 14 novembre 2011, con il quale e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visti l'art. 1, comma 796, lett. f) legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii., che conferma per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA e, in particolare, la deliberazione n. 26 del Consiglio di amministrazione resa in data 27 settembre 2006;

Visto l'art. 1, comma 3, determinazione del 9 febbraio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2007, che ridetermina le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista a norma dell'art. 1, comma 40 legge 23 dicembre 1996, n. 662, cosi' come modificato dall'art. 3 determinazione AIFA del 15 giugno 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222 e ss.mm.ii., la quale dispone che, a decorrere dall'anno 2008, l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe A ai fini della rimborsabilita', inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non possa superare, a livello nazionale ed in ogni singola regione, il tetto del 14% del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita' non rendicontate dalle Aziende sanitarie;

Visto in particolare l'art. 5, comma 2, lettera d), del sopracitato decreto-legge, che attribuisce all'AIFA il compito di effettuare il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale e comunicarne le risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 5, comma 2, del suindicato decreto-legge, in base al quale l'AIFA ha avviato il 30 settembre 2013 il procedimento di attribuzione del budget definitivo della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2013 alle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazioni ad immissione in commercio (A.I.C.), che si e' concluso il 3 gennaio 2014, nel rispetto del termine, fissato al 30 ottobre 2013 dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., per la partecipazione delle aziende farmaceutiche al consolidamento delle procedure e dei dati del procedimento stesso, e a seguito della valutazione delle istanze presentate durante il periodo di...

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