DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2016, n. 260 - Regolamento di attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonche' altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. (17G00014)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, commi 2 e 4-bis;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, e in particolare l'articolo 7-bis, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 marzo 2016;

Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 4, e' soppresso il primo periodo;

2) al comma 5, la parola «novantasei» e' sostituita dalla parola «novanta»;

  1. all'articolo 2, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nell'ambito della Segreteria generale, opera l'Autorita' nazionale - UAMA di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, che attende al rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio di armamenti e dei certificati per le imprese e agli altri compiti previsti dalla predetta legge e successive modificazioni;

    nonche' segue, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, le questioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attinenti alla politica di esportazione ed importazione dei materiali a doppio uso.»;

  2. all'articolo 4: 1) al comma 1 le parole «, con riguardo anche alla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «;

    promuove la cultura della legalita';

    definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti e con le altre direzioni generali, le misure in materia di sicurezza del personale e degli uffici centrali e all'estero, dando ad esse attuazione per la parte non di competenza di altri uffici o strutture.»;

    2) al comma 2, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le funzioni di ispettore sono attribuite altresi' al dirigente di cui all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), numero 4)»;

  3. all'articolo 5: 1) al comma 1, lettera a), le parole «Politica europea di sicurezza e difesa» sono sostituite dalle seguenti «Politica di sicurezza e di difesa comune»;

    2) al comma 3, lettera b), le parole «G8/G20» sono sostituite dalle parole «relativi ai gruppi dei Paesi piu' industrializzati»;

    3) al comma 3, le lettere e) ed f) sono sostituite dalla seguente: «d-bis) tratta le questioni relative alle organizzazioni e istituzioni internazionali competenti per le materie di cui alle lettere da a) a d)»;

    4) al comma 4, lettera d), le parole «l'Istituto diplomatico e con le amministrazioni competenti» sono sostituite dalle seguenti «la Scuola nazionale dell'amministrazione»;

    5) al comma 5, lettera b), dopo le parole «degli addetti scientifici» sono aggiunte le seguenti: «e il collegamento con gli enti gestori di lingua e cultura italiana»;

    6) al comma 5, la lettera i) e' soppressa e dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni internazionali per la cooperazione economica e commerciale e quelle relative alla tutela della proprieta' intellettuale»;

    7) al comma 7, lettera c), le parole «, linguistica e scolastica» sono soppresse;

    8) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo attende ai compiti ad essa assegnati dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, e in particolare: a) cura, d'intesa con le altre direzioni generali competenti, la rappresentanza politica e la coerenza delle azioni dell'Italia in materia di cooperazione per lo sviluppo nell'ambito delle relazioni bilaterali, con le organizzazioni internazionali, e con l'Unione europea, ivi incluse quelle relative agli strumenti finanziari europei in materia di cooperazione allo sviluppo e di politiche di vicinato nonche' al Fondo europeo di sviluppo, con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e in materia di finanziamento allo sviluppo, ivi inclusi gli strumenti innovativi;

  4. coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nell'elaborazione degli indirizzi per la programmazione della cooperazione allo sviluppo in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento, concorrendo alla definizione della programmazione annuale per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125, con il contributo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17 della legge medesima, e avvalendosi, per i profili finanziari, della societa' Cassa depositi e prestiti SpA;

  5. coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nella definizione dei contributi volontari alle organizzazioni internazionali e dei crediti di cui agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della legge medesima, e nell'individuazione degli interventi di emergenza umanitaria di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125;

  6. negozia gli accordi con i Paesi partner per la disciplina degli interventi di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e gli altri accordi internazionali in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo;

  7. valuta l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica il raggiungimento degli obiettivi programmatici, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125;

  8. coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, indirizzo, controllo e vigilanza in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo, nell'emanazione delle direttive all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

    cura i rapporti con la medesima Agenzia e con la societa' Cassa depositi e prestiti SpA per le finalita' di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125;

  9. assicura i servizi di segretariato e di supporto del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo e del Comitato congiunto;

  10. coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il vice Ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, in tutte le altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125;

  11. cura i compiti e le funzioni derivanti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 non trasferiti all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.»;

    9) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo include non piu' di sette uffici di livello dirigenziale non generale. I servizi di segretariato di cui al comma 8, lettera g), sono posti alle dipendenze di dirigenti o di funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8 la Direzione generale opera in raccordo con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo con modalita' stabilite nella convenzione stipulata tra il Ministro e la predetta Agenzia ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.»;

    10) al comma 9, lettera o), le parole «dell'Istituto diplomatico, che segue altresi'» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione con cui segue»;

  12. all'articolo 8, comma 1 le parole «inerenti il diritto internazionale e gli studi storici ed archivistici» sono sostituite dalle seguenti «attinenti all'ambito di competenza del Ministero»;

  13. dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Funzioni attribuibili a dirigenti). - 1. Al personale dirigente di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuiti incarichi presso l'amministrazione centrale e posti-funzione presso uffici all'estero nel rispetto dei seguenti limiti complessivi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni: a) otto...

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