LEGGE 11 agosto 2014, n. 125 - Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo

Coming into Force29 Agosto 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/08/28/14G00130/CONSOLIDATED/20200429
Published date28 Agosto 2014
Enactment Date11 Agosto 2014
Official Gazette PublicationGU n.199 del 28-08-2014
Capo I PRINCIPI FONDAMENTALI E FINALITA'

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Oggetto e finalita'

  1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», e' parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Essa si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.

  2. La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralita' della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, persegue, in conformita' coi programmi e con le strategie internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni internazionali e dall'Unione europea, gli obiettivi fondamentali volti a:

    1. sradicare la poverta' e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;

    2. tutelare e affermare i diritti umani, la dignita' dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunita' e i principi di democrazia e dello Stato di diritto;

    3. prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.

  3. L'aiuto umanitario e' attuato secondo i principi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialita', neutralita' e non discriminazione, e mira a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi.

  4. L'Italia promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarieta' internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.

Art 2.

Destinatari e criteri

  1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i principi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.

  2. L'Italia si adopera per garantire che le proprie politiche, anche non direttamente inerenti alla cooperazione allo sviluppo, siano coerenti con le finalita' ed i principi ispiratori della presente legge, per assicurare che le stesse favoriscano il conseguimento degli obiettivi di sviluppo.

  3. Nel realizzare le iniziative di cooperazione allo sviluppo l'Italia assicura il rispetto:

    1. dei principi di efficacia concordati a livello internazionale, in particolare quelli della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner, dell'allineamento degli interventi alle priorita' stabilite dagli stessi Paesi partner e dell'uso di sistemi locali, dell'armonizzazione e coordinamento tra donatori, della gestione basata sui risultati e della responsabilita' reciproca;

    2. di criteri di efficienza, trasparenza ed economicita', da garantire attraverso la corretta gestione delle risorse ed il coordinamento di tutte le istituzioni che, a qualunque titolo, operano nel quadro della cooperazione allo sviluppo.

  4. Nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e' privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con standard di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.

  5. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento o lo svolgimento di attivita' militari.

  6. La politica di cooperazione italiana, promuovendo lo sviluppo locale, anche attraverso il ruolo delle comunita' di immigrati e le loro relazioni con i Paesi di origine, contribuisce a politiche migratorie condivise con i Paesi partner, ispirate alla tutela dei diritti umani ed al rispetto delle norme europee e internazionali.

Art 3.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 1) e' sostituito dal seguente:

    1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

    .

  2. La denominazione «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero degli affari esteri».

Capo II AMBITI DI APPLICAZIONE
Art 4.

Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo

  1. L'insieme delle attivita' di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato «cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS)», e' finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali, e si articola in:

  1. iniziative in ambito multilaterale;

  2. partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;

  3. iniziative a dono, di cui all'articolo 7, nell'ambito di relazioni bilaterali;

  4. iniziative finanziate con crediti concessionali;

  5. iniziative di partenariato territoriale;

  6. interventi internazionali di emergenza umanitaria;

  7. contributi ad iniziative della societa' civile di cui al capo VI.

Art 5.

Iniziative in ambito multilaterale

  1. Rientra nell'ambito della CPS la partecipazione anche finanziaria dell'Italia all'attivita' di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali. Le modalita' di tale partecipazione devono permettere il controllo delle iniziative, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.

  2. Le iniziative in ambito multilaterale si possono realizzare, oltre che con contributi al bilancio generale di organizzazioni internazionali, anche mediante il finanziamento sia di iniziative di cooperazione promosse e realizzate dalle stesse organizzazioni sia di iniziative di cooperazione promosse dall'Italia ed affidate per la loro realizzazione alle organizzazioni internazionali. In tale ultimo caso i contributi devono essere disciplinati da uno specifico accordo che determini i contenuti dell'iniziativa, le rispettive responsabilita' e le modalita' per i relativi controlli.

  3. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di CPS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale.

  4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo e stabilisce l'entita' complessiva dei finanziamenti annuali erogati a ciascuno di essi. L'Agenzia di cui all'articolo 17 eroga i contributi di cui al comma 2 del presente articolo, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 21.

  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalita' e degli indirizzi di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12.

Art 6.

Partecipazione ai programmi dell'Unione europea

  1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea e armonizza i propri indirizzi e le proprie linee di programmazione con quelli dell'Unione europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti.

  2. L'Italia contribuisce altresi' all'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione centralizzata indiretta, di norma mediante l'Agenzia di cui all'articolo 17.

  3. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 12, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.

  4. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 12, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresi' attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo.

Art 7.

Iniziative a dono nell'ambito di relazioni bilaterali

  1. La CPS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti...

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