LEGGE 6 febbraio 1985, n. 15 - Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri

Coming into Force01 Marzo 1985
Enactment Date06 Febbraio 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/02/14/085U0015/CONSOLIDATED/20031227
Published date14 Febbraio 1985
Official Gazette PublicationGU n.39 del 14-02-1985
TITOLO I FINANZIAMENTO DELLE SPESE DA EFFETTUARSI ALL'ESTERO
Capo I PROCEDURE PER IL FINANZIAMENTO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari nonche' per le altre spese da effettuarsi all'estero da parte del Ministero degli affari esteri e' istituito, presso la tesoreria centrale dello Stato, un conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero.

Il Ministero degli affari esteri versera' anticipatamente sul predetto conto, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero che lo stesso dovra' presumibilmente effettuare, comprese quelle relative al rimborso delle eventuali differenze di cambio.

I versamenti di cui al comma precedente sono effettuati periodicamente sulla base di preventivi di massima disposti dal Ministero degli affari esteri.

A valere sui fondi depositati sul conto corrente il Ministero degli affari esteri provvedera' periodicamente al rimborso al contabile del portafoglio del controvalore dei pagamenti in valuta dallo stesso in precedenza effettuati.

Le operazioni effettuate dal contabile del portafoglio ai sensi del presente articolo sono soggette al controllo successivo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, istituito con legge 9 dicembre 1928, n. 2783.

Art 1.

Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari nonche' per le altre spese da effettuarsi all'estero da parte del Ministero degli affari esteri e' istituito, presso la tesoreria centrale dello Stato, un conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero.

Il Ministero degli affari esteri versera' anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

I versamenti di cui al comma precedente sono effettuati periodicamente sulla base di preventivi di massima disposti dal Ministero degli affari esteri.

A valere sui fondi depositati sul conto corrente il Ministero degli affari esteri provvedera' periodicamente al rimborso al contabile del portafoglio del controvalore dei pagamenti in valuta dallo stesso in precedenza effettuati.

Le operazioni effettuate dal contabile del portafoglio ai sensi del presente articolo sono soggette al controllo successivo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, istituito con legge 9 dicembre 1928, n. 2783.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2001, N. 482

Art 2.

Gli ordini di rimessa a favore delle sedi all'estero hanno valore di ordini di accreditamento e vengono trasmessi in copia, oltre che agli uffici destinatari, alla Ragioneria centrale del Ministero degli affari esteri ed alla Corte dei conti che ne terranno nota nelle proprie scritture ai fini della resa del conto da parte dei funzionari a favore dei quali viene erogata la valuta. Ai fondi cosi' accreditati si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, secondo norme di adeguamento da emanarsi con il regolamento di cui al successivo articolo 8.

I pagamenti in esecuzione di atti amministrativi ministeriali che individuano il creditore e l'ammontare dovutogli vengono effettuati dalla sede all'estero dopo che il Ministero avra' comunicato l'avvenuta definizione delle relative procedure amministrative e di controllo. La sede all'estero ottiene il discarico amministrativo ad ogni effetto delle somme accreditatele con decreto da emanarsi dall'ufficio centrale o da quello regionale, a cio' autorizzato ai sensi dell'articolo 9, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio su presentazione della distinta dei pagamenti eseguiti e della ricevuta dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle eventuali eccedenze. Del decreto di discarico viene data comunicazione alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti.

Le altre spese da effettuarsi all'estero, nonche' i relativi rendiconti, sono disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 8 della presente legge.

Per rispettare i termini di pagamento previsti da specifiche disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali, gli uffici amministrativi predetti potranno autorizzare l'esecuzione della spesa anche in pendenza delle relative procedure di controllo.

I fondi per i pagamenti a favore del personale in servizio all'estero o di altri beneficiari diversi dalle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, in alternativa alle modalita' di cui al primo comma del presente articolo, possono essere rimessi alle sedi con ordinativi diretti specificanti i creditori e le somme ad essi dovute.

Art 3.

Nella gestione del conto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT