DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2015, n. 126 - Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente. (15G00140)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2010;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71;

Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che siano apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni istitutive dell'anagrafe nazionale della popolazione residente;

Visto l'articolo 13, comma 2-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 22 gennaio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 marzo 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 1. Al regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al Capo I, nella rubrica, la parola: «Anagrafe» e' sostituita dalla seguente: «Registrazione anagrafica»;

  1. prima dell'articolo 1, e' inserito il seguente: «Art. 01 (Adempimenti anagrafici). - 1. Gli adempimenti anagrafici di cui al presente regolamento sono effettuati nell'anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.»;

  2. l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Iscrizioni anagrafiche). - 1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per nascita, presso il comune di residenza dei genitori o presso il comune di residenza della madre qualora i genitori risultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel comune ove e' residente la persona o la convivenza cui il nato e' stato affidato;

  3. per esistenza giudizialmente dichiarata;

  4. per trasferimento di residenza dall'estero dichiarato dall'interessato non iscritto, oppure accertato secondo quanto e' disposto dall'articolo 15, comma 1, del presente regolamento, anche tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonche' per mancanza di precedente iscrizione. 2. Per le persone gia' cancellate per irreperibilita' e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica. 3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e' effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornera' la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore. 4. Il registro di cui all'articolo 2, comma quinto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.»;

  5. all'articolo 10, al comma 1, alla lettera b), dopo la parola: «comune» sono inserite le seguenti: «o del territorio nazionale»;

  6. dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: «Art. 10-bis (Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche). - 1. Non deve essere disposta, ne' d'ufficio, ne' a richiesta dell'interessato, la mutazione anagrafica, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone: a) militari di leva, di carriera, o che abbiano, comunque, contratto una ferma, pubblici dipendenti, personale dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;

  7. ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purche' la permanenza nel comune non superi i due anni, a decorrere dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;

  8. detenuti in attesa di giudizio. 2. Il trasferimento di residenza della famiglia, anche nell'ambito dello stesso comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti assenti perche' appartenenti ad una delle categorie indicate nel comma 1.»;

  9. all'articolo 11, al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per trasferimento all'estero dello straniero;»;

  10. all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le comunicazioni relative alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli standard indicati dall'Istituto nazionale di statistica. Le comunicazioni relative alle nascite e alle morti sono effettuate dall'ufficio di stato civile ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche' dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

    2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate agli uffici di stato civile e di anagrafe del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni sull' 'ordinamento dello stato civile'. Per le persone residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalita' al comune competente.»;

  11. l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Segnalazioni particolari). - 1. Quando risulti che una persona o una famiglia abbia trasferito la residenza senza aver reso la dichiarazione di cui all'articolo 13, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia al comune competente in relazione al luogo ove la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti. 2. La persona che, ai fini della iscrizione, dichiari per se' o per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, qualora risulti gia' iscritta, e' registrata come proveniente dal luogo di residenza gia' registrato.»;

  12. l'articolo 18 e' sostituito dal seguente: «Art. 18 (Procedimento d'iscrizione e mutazione anagrafica). - 1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle mutazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni.» l) l'articolo 18-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 18-bis (Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti). - 1. L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della...

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