DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1989, n. 323 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero

Coming into Force08 Ottobre 1989
Published date23 Settembre 1989
Enactment Date06 Settembre 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/09/23/089G0399/CONSOLIDATED/20190325
Official Gazette PublicationGU n.223 del 23-09-1989
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 18 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sulla anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), e comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che occorre emanare le norme necessarie per l'attuazione della citata legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il parere dell'Istituto centrale di statistica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1989;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A

il seguente decreto: Art. 1.

  1. E' approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente, per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 settembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari

esteri

GAVA, Ministro dell'interno

VASSALLI, Ministro di grazia e

giustizia

CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 settembre 1989

Atti di governo, registro n. 79, foglio n. 4

Regolamento concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1988, N. 470, CONCERNENTE ANAGRAFE E CENSIMENTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO.

Art 1
  1. Le anagrafi degli italiani residenti all'estero (AIRE) costituiscono parti delle anagrafi della popolazione di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Art 2
  1. L'anagrafe del Ministero dell'interno e' formata di una parte principale e di un settore speciale.

  2. Nella parte principale e' sistematicamente riprodotto, conservato ed aggiornato l'insieme delle posizioni relative alle singole persone di cui all'art. 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, di seguito denominata legge; nel settore speciale sono conservate ed aggiornate le posizioni delle persone di cui all'art. 1, comma 5, della legge.

  3. L'anagrafe del Ministero dell'interno e' tenuta con il supporto del centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, secondo un sistema che consenta la disaggregazione dei dati per regione, provincia e comune.

Art 3
  1. In occasione dell'iscrizione all'AIRE, prevista...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT