DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 agosto 2022, n. 143 - Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici

Coming into Force07 Ottobre 2022
Enactment Date23 Agosto 2022
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2022/09/22/22G00150/ORIGINAL
Published date22 Settembre 2022
Official Gazette PublicationGU n.222 del 22-09-2022
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e, in particolare, l'articolo 13, lettera f), che stabilisce che nel procedere alla revisione degli statuti degli enti i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione ordinari o straordinari sono determinati con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica «sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante «Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza»;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, recante «Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», in particolare, l'articolo 1, comma 183;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», in particolare l'articolo 1, commi da 590 a 602;

Visto l'articolo 1, comma 596 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce «I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le societa', sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro cento ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, recante «Fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici»;

Considerato di dover delineare un quadro decisionale omogeneo, adatto a sostenere la valutazione di tutte le fattispecie sottoposte all'esame, pur tenendo conto delle differenti tipologie, funzioni e rilevanza di enti e organismi, nonche' delle peculiari componenti soggettive, ovvero dei profili professionali e dei requisiti posseduti da coloro i quali sono destinati a ricoprire uno specifico incarico;

Ritenuto di dover stabilire appositi criteri basati su elementi oggettivi desumibili dai documenti di bilancio e dalle discipline ordinamentali dei singoli enti o organismi, che vengono aggregati per la natura delle funzioni svolte e/o per la collocazione in un settore omogeneo;

Considerato di dover, altresi', valutare in concreto la reale valenza strategica dell'ente in un determinato contesto, nonche' il livello di responsabilita' e i requisiti di professionalita' richiesti agli interessati;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 761 del 27 aprile 2022;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Finalita'

  1. Il presente regolamento ha la finalita' di definire una disciplina organica in materia di procedure, criteri, limiti e tariffe da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e di ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui all'articolo 2.

  2. La disciplina di cui al presente regolamento e' ispirata ai seguenti principi: proporzionalita' in relazione alla complessita' dell'incarico; coerenza con la qualita' e quantita' della prestazione richiesta; omogeneita' dei criteri di determinazione; rispetto delle specificita' di settore; trasparenza.

  3. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in caso di nuovi o maggiori oneri si applica il meccanismo previsto dall'articolo 4, comma 8.

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento si applica agli enti e agli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorita' indipendenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

  2. Ai sensi dei commi 590, 601 e 602 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto:

  1. gli enti del Servizio sanitario nazionale;

  2. le societa' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

  3. gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

  4. le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' i loro enti strumentali in forma societaria.

Art 3.

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. «organi di amministrazione e controllo ordinari»: quelli previsti ordinariamente e stabilmente dai rispettivi ordinamenti degli enti ed organismi di cui all'articolo 2; nel presente regolamento sono presi in considerazione l'organo monocratico di vertice, il vice dell'organo monocratico di vertice, il Consiglio di amministrazione o l'organo con tali poteri e l'organo di controllo. Per gli altri organi si fa riferimento a...

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