DECRETO 5 giugno 2017 - Modifiche e integrazioni al decreto 10 aprile 2013, recante: «Condizioni, limiti, modalita' e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane delle regioni dell'obiettivo Convergenza». (17A06678)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale», in particolare, l'art. 22-bis che, al comma 1, dispone che «Per gli interventi in favore delle zone franche urbane di cui all'art. 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza e della zona franca del Comune di Lampedusa, istituita dall'art. 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016»;

Visto il comma 2 del predetto art. 22-bis del decreto-legge n. 66 del 2014, che stabilisce che le risorse finanziarie di cui al comma 1 del medesimo articolo «sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009» e che «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie» e, infine, che «Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo, anche rivenienti, per le zone franche dell'obiettivo Convergenza, da eventuali riprogrammazioni degli interventi del Piano di azione coesione»;

Visto il comma 3 dello stesso art. 22-bis del decreto-legge n. 66 del 2014, che dispone che «Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), con la quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 22-bis, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 e' stata ridotta di 35 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni di euro per il 2016;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), con la quale la medesima autorizzazione di spesa e' stata ridotta di ulteriori 20 milioni di euro per il 2016;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni e integrazioni, che ha istituito una zona franca nei territori dell'Emilia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, disponendo la concessione di agevolazioni fiscali in favore delle micro imprese localizzate in dette zone, la cui copertura finanziaria e' posta a carico delle risorse di cui al citato art. 22-bis del decreto-legge n. 66 del 2014, per un importo di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

Visto l'art. 1, commi da 445 a 453, della citata legge di stabilita' 2016, con cui e' stata istituita una zona franca nei comuni della Regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, disponendo la concessione di agevolazioni fiscali in favore delle micro imprese localizzate in dette zone e incrementando a tal fine l'autorizzazione di spesa di cui al piu' volte citato art. 22-bis, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 per l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2016;

Viste, inoltre, le disposizioni in materia di zone franche urbane recate dall'art. 1, commi 603 e 604, della medesima legge di stabilita' 2016;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che dispone il finanziamento delle agevolazioni in favore di micro e piccole imprese delle zone franche urbane ricadenti nell'obiettivo Convergenza;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 340 dell'art. 1 con il quale sono istituite le zone franche urbane, e i commi da 341 a 341-ter con i quali sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle zone franche urbane;

Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n. 131, con la quale sono fissati i «Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane»;

Vista la delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009, n. 159, con la quale e' disposta la «Selezione e perimetrazione delle zone franche urbane e ripartizione delle risorse»;

Visto l'art. 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla...

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