DECRETO 4 agosto 2023, n. 109 - Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonche' la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2. (23G00121)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati)

Visto il Titolo I, capo II delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149

Visto in particolare, l'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici e i settori di specializzazione di ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione all'albo e i contenuti e le modalita' della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis, delle stesse disposizioni di attuazione

Visto in particolare, inoltre, l'articolo 15, primo, sesto e settimo comma, delle medesime disposizioni, i quali prevedono che possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con lo stesso decreto ministeriale e con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, le modalita' per la verifica del loro assolvimento e i casi di sospensione volontaria

Visto in particolare, altresi', l'articolo 16, secondo comma, n. 5-bis, delle disposizioni di attuazione, il quale prevede che la domanda deve essere corredata dagli ulteriori documenti richiesti dallo stesso decreto ministeriale

Visti in particolare, infine, gli articoli 23 e 24-bis, delle disposizioni di attuazione, i quali prevedono che gli incarichi e i compensi sono pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario e che presso il Ministero della giustizia e' istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici del processo civile, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina e che l'elenco e' tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia

Visto l'articolo 39, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il quale prevede che la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 24-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal medesimo decreto, sono disciplinate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia

Visto l'articolo 32, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che disciplina le attribuzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Visto l'articolo 16, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che detta norme in materia di domicilio professionale

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante

Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34

Visto l'articolo 16-novies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici e i documenti allegati sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalita' esclusivamente telematiche

che gli albi sono tenuti con modalita' esclusivamente informatiche

che a tal fine il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia stabilisce le necessarie specifiche tecniche

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 febbraio 2015 recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che in data 17 maggio 2023 ha espresso il parere n. 217

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2023

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 2 agosto 2023

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

    a) «albo»: l'albo dei consulenti tecnici d'ufficio istituito in ogni tribunale

    b) «aspirante»: colui che ha proposto domanda di iscrizione all'albo

    c) «comitato»: il comitato previsto dall'articolo 14 delle disposizioni di attuazione

    d) «consulente»: colui che e' iscritto nell'albo

    e) «dichiarazione sostitutiva»: la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

    f) «disposizioni di attuazione»: le disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368

    g) «elenco nazionale»: l'elenco nazionale dei consulenti tecnici previsto dall'articolo 24-bis delle disposizioni di attuazione e istituito presso il Ministero

    h) «Ministero»: il Ministero della giustizia

    i) «presidente»: il presidente del tribunale presso cui e' istituito l'albo

    l) «professionista»: il soggetto che svolge un'attivita' avente ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale o non intellettuale.

    N O T E

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

    sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

    decreti del Presidente della Repubblica e sulle

    pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

    valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

    europee (GUUE).

    Note alle premesse

    - Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23

    agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo

    e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

    Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

    regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di

    autorita' sottordinate al ministro, quando la legge

    espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

    materie di competenza di piu' ministri, possono essere

    adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

    necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

    dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

    dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

    del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

    .

    - Si riporta il comma 2 dell'art. 4 del decreto

    legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge

    26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per

    l'efficienza del processo civile e per la revisione della

    disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle

    controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei

    procedimenti in materia di diritti delle persone e delle

    famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata):

    Art. 4 (Modifiche alle disposizioni per l'attuazione

    del codice di procedura civile e disposizioni transitorie).

    - 1. (Omissis).

    2. Al Titolo II, Capo II, Sezione I, delle

    disposizioni per l'attuazione del codice di procedura

    civile e disposizioni transitorie sono apportate le

    seguenti modificazioni: a) all'art. 13, dopo il terzo

    comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Con decreto del

    Ministro della giustizia, adottato di concerto con i

    Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo

    economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo

    e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con

    lo stesso decreto sono indicati i requisiti per

    l'iscrizione all'albo nonche' i contenuti e le modalita'

    della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta

    e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'art.

    24-bis.

    b) all'art. 15:

    1) al primo comma, le parole «sono forniti di

    speciale competenza tecnica in una determinata materia»

    sono sostituite dalle seguenti: «rispettano i requisiti

    determinati con il decreto di cui all'art. 13, quarto

    comma»

    2) la rubrica e' sostituita dalle seguenti parole:

    Iscrizione e...

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