DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2005, n. 139 - Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34

Coming into Force03 Agosto 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/07/19/005A0163/CONSOLIDATED/20201224
Published date19 Luglio 2005
Enactment Date28 Giugno 2005
Official Gazette PublicationGU n.166 del 19-07-2005 - Suppl. Ordinario n. 126
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed, in particolare, gli articoli 2, 3 e 6;

Sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi, rispettivamente, in data 21 giugno 2005 e 22 giugno 2005;

Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni meramente formali o non conformi con i principi espressi dalla legge di delegazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto della professione

  1. Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato "Albo", e' riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie. tributarie, societarie ed amministrative.

  2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attivita':

    1. l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;

    2. le perizie e le consulenze tecniche;

    3. le ispezioni e le revisioni amministrative;

    4. la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilita' di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;

    5. i regolamenti e le liquidazioni di avarie;

    6. le funzioni di sindaco e di revisore nelle societa' commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.

  3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo e' riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attivita':

    1. la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorita' giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonche' l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;

    2. le valutazioni di azienda;

    3. l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

    4. l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonche' l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;

    5. le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in societa' o enti, nonche' di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;

    6. le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'articolo 2409 del codice civile;

    7. la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;

    8. la valutazione, in sede di riconoscimento della personalita' giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;

    9. il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonche' la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;

    10. l'attivita' di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;

    11. l'attivita' di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;

    12. il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;

    13. la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilita' delle imprese e degli enti pubblici e privati;

    14. la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti:

    15. le attivita' previste per gli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo.

  4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo e' riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attivita' :

    1. tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle societa' di capitali;

    2. elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;

    3. rilascio dei visti di conformita', asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonche' esecuzione di ogni altra attivita' di attestazione prevista da leggi fiscali;

    4. la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonche', sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile;

    5. la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;

    6. il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni;

  5. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge o da regolamenti. Sono fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed, in particolare, gli articoli 2, 3 e 6;

Sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi, rispettivamente, in data 21 giugno 2005 e 22 giugno 2005;

Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni meramente formali o non conformi con i principi espressi dalla legge di delegazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto della professione

  1. Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato "Albo", e' riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie. tributarie, societarie ed amministrative.

  2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attivita':

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