DECRETO 3 febbraio 2015, n. 25 - Regolamento recante modifiche al decreto 30 gennaio 2009, n. 19 del Ministro dello sviluppo economico recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (15G00039)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, e, in particolare, gli articoli 115, commi 1, 2, 3 e 4, e 343, comma 5, del medesimo Codice;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto 30 gennaio 2009, n. 19 del Ministro dello sviluppo economico, recante le norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l'articolo 22, comma 11;

Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 51.14.001392 del 23 settembre 2014;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 3 dicembre 2014 protocollo n. 27987;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto 30 gennaio 2009, n. 19 1. Al decreto 30 gennaio 2009, n. 19 del Ministro dello sviluppo economico, recante le norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) «danneggiato»: l'assicurato, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o i loro aventi causa che abbiano subito un danno patrimoniale dal mediatore o dai mediatori solidalmente responsabili e non siano stati risarciti dal mediatore stesso o dagli altri solidalmente responsabili;»;

  1. all'articolo 1, comma 1, la lettera e), e' sostituita dalla seguente: «e) «IVASS»: l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;»;

  2. all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera h), sono inserite le seguenti: «h-bis) «sinistro»: azione od omissione che causa il danno patrimoniale. A tal fine, si considera unico sinistro l'insieme dei fatti causativi di danno a carico dello stesso danneggiato, ascrivibili al medesimo mediatore o ai medesimi mediatori solidalmente responsabili. In tal caso, i fatti lesivi si considerano occorsi nell'anno in cui si e' verificato il primo di essi, anche se gli stessi si sono protratti per piu' annualita';»;

    h-ter) «massimale globale»: il massimale della polizza di assicurazione della responsabilita' civile dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione previsto in relazione all'insieme dei sinistri che sono accaduti nell'anno di riferimento, ai sensi degli articoli 110, comma 3 e 112, comma 3 del codice. Tale massimale comprende l'insieme delle richieste di risarcimento del danno patrimoniale che sono avanzate da una pluralita' di danneggiati al medesimo mediatore, o ai medesimi mediatori solidalmente responsabili, per fatti lesivi accaduti nel medesimo anno, cosi' come definiti dalla lettera h-bis).»;

    d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Limiti di intervento del Fondo). - 1. Il Fondo risarcisce il danno patrimoniale arrecato dal mediatore, o dai mediatori solidalmente responsabili, relativamente all'anno in cui il sinistro e' accaduto, secondo i seguenti limiti: a) il massimale minimo della polizza nella misura determinata secondo le previsioni degli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, del codice;

    b) il doppio del massimale minimo della medesima polizza determinato globalmente per tutti i sinistri provocati dai mediatori solidalmente responsabili, ai sensi dell'articolo 110, comma 3 e 112, comma 3, del codice. 2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, i risarcimenti sono liquidati secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute al Fondo. 3. Fermi i limiti d'importo indicati al comma 1, il Fondo risarcisce gli aventi causa dell'assicurato o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione esclusivamente per il diritto che l'assicurato o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione poteva far valere nei confronti del Fondo. Il Fondo oppone a tali aventi causa le stesse eccezioni opponibili all'assicurato o all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 4. La garanzia del...

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