DECRETO 30 gennaio 2009, n. 19 - Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Coming into Force01 Aprile 2009
Published date17 Marzo 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/03/17/009G0026/CONSOLIDATED/20150312
Enactment Date30 Gennaio 2009
Official Gazette PublicationGU n.63 del 17-03-2009
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visti in particolare gli articoli 115 e 343, comma 5, del predetto Codice concernenti, fra l'altro: la costituzione del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione come patrimonio separato presso la CONSAP; lo scopo di tale Fondo; la composizione del Comitato di gestione cui spetta l'amministrazione del Fondo; la procedura di determinazione del relativo contributo e la sua misura massima; la successione di tale Fondo nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia gia' previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792; nonche' la previsione di norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento stabilite con regolamento del Ministro delle attivita' produttive, sentito 1'ISVAP;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attivita' produttive;

Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private ed acquisito per ragioni di opportunita' anche il parere del Ministero dell'economia e delle finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2008;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27397 del 18 dicembre 2008 e il nulla osta della Presidenza del Consiglio di Ministri rilasciato in data 8 gennaio 2009, prot. n. DAGL/12.3.4./19/51; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

  2. «CONSAP»: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;

  3. «contributo»: la contribuzione annuale dei mediatori a favore del Fondo determinata a sensi dell'articolo 115, comma 3, del codice;

  4. «Fondo»: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'articolo 115 del codice;

  5. «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

  6. «mediatori»: gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione iscritti nella sezione di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del codice;

  7. «polizza»: la polizza di assicurazione della responsabilita' civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, del codice;

  8. «registro»: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 1, del codice;

  9. «Comitato»: il Comitato di gestione di cui all'articolo 115 del codice.

Art 1.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visti in particolare gli articoli 115 e 343, comma 5, del predetto Codice concernenti, fra l'altro: la costituzione del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione come patrimonio separato presso la CONSAP; lo scopo di tale Fondo; la composizione del Comitato di gestione cui spetta l'amministrazione del Fondo; la procedura di determinazione del relativo contributo e la sua misura massima; la successione di tale Fondo nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia gia' previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792; nonche' la previsione di norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento stabilite con regolamento del Ministro delle attivita' produttive, sentito 1'ISVAP;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attivita' produttive;

Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private ed acquisito per ragioni di opportunita' anche il parere del Ministero dell'economia e delle finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2008;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27397 del 18 dicembre 2008 e il nulla osta della Presidenza del Consiglio di Ministri rilasciato in data 8 gennaio 2009, prot. n. DAGL/12.3.4./19/51; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

  2. «CONSAP»: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;

  3. «contributo»: la contribuzione annuale dei mediatori a favore del Fondo determinata a sensi dell'articolo 115, comma 3, del codice;

    c-bis) «danneggiato»: l'assicurato, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o i loro aventi causa che abbiano subito un danno patrimoniale dal mediatore o dai mediatori solidalmente responsabili e non siano stati risarciti dal mediatore stesso o dagli altri solidalmente responsabili;

  4. «Fondo»: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'articolo 115 del codice;

    e) «IVASS»: l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

  5. «mediatori»: gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione iscritti nella sezione di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del codice;

  6. «polizza»: la polizza di assicurazione della responsabilita' civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, del codice;

  7. «registro»: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 1, del codice;

    h-bis) «sinistro»: azione od omissione che causa il danno patrimoniale. A tal fine, si considera unico sinistro l'insieme dei fatti causativi di danno a carico dello stesso danneggiato, ascrivibili al medesimo mediatore o ai medesimi mediatori solidalmente responsabili. In tal caso, i fatti lesivi si considerano occorsi nell'anno in cui si e' verificato il primo di essi, anche se gli stessi si sono protratti per piu' annualita';

    h-ter) «massimale globale»: il massimale della polizza di assicurazione della responsabilita' civile dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione previsto in relazione all'insieme dei sinistri che sono accaduti nell'anno di riferimento, ai sensi degli articoli 110, comma 3 e 112, comma 3 del codice. Tale massimale comprende l'insieme delle richieste di risarcimento del danno patrimoniale che sono avanzate da una pluralita' di danneggiati al medesimo mediatore, o ai medesimi mediatori solidalmente responsabili, per fatti lesivi accaduti nel medesimo anno, cosi' come definiti dalla lettera h-bis).

  8. «Comitato»: il Comitato di gestione di cui all'articolo 115 del codice.

Art 2.

Limiti di intervento del Fondo

  1. Il risarcimento del danno patrimoniale garantito dal Fondo e' limitato in ogni caso alle somme corrispondenti all'ammontare di copertura della polizza. La garanzia del Fondo ha ruolo sussidiario e interviene per il mancato indennizzo previsto dalla polizza.

Art 2.

(Limiti di intervento del Fondo).

((1. Il Fondo risarcisce il danno patrimoniale arrecato dal mediatore, o dai mediatori solidalmente responsabili, relativamente all'anno in cui il sinistro e' accaduto, secondo i seguenti limiti:

  1. il massimale minimo della polizza nella misura determinata secondo le previsioni degli...

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