DECRETO 3 agosto 2017 - Concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti di cui all'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nonche' definizione dei criteri e delle modalita' di operativita' delle garanzie stesse. (17A06292)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, concernente «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, concernente «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, concernente «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», ed in particolare contenente l'istituzione di fondi per la ricostruzione e di una zona franca urbana, nonche' la proroga della sospensione e rateizzazione dei tributi sospesi e degli incentivi, e una compensazione per la perdita del gettito TARI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95;

Visto l'art. 11 del suddetto decreto-legge n. 8 del 2017, il quale ha previsto che: «Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2017, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'art. 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonche' gli esercenti attivita' agricole di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2017. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017, e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre 2018, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti - S.p.a. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con...

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