LEGGE 7 aprile 2017, n. 45 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

Coming into Force11 Aprile 2017
Published date10 Aprile 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/04/10/17G00058/ORIGINAL
Enactment Date07 Aprile 2017
Official Gazette PublicationGU n.84 del 10-04-2017
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 aprile 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2017, N. 8

All'articolo 1:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «n. 229» sono inserite le seguenti: «di seguito denominato decreto-legge n. 189 del 2016»;

alla lettera a), capoverso l-bis):

all'alinea, le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6,5 milioni»;

al numero 1), le parole: «pubblicata nella» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla»;

al numero 2), le parole: «ad esperti di particolare e comprovata specializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «a professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza», dopo le parole: «di cui all'articolo 34» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» e dopo le parole: «adottate ai sensi del comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al numero 3), dopo le parole: «coordinamento scientifico» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «al numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «al numero 1)» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle disponibilita' previste all'alinea della presente lettera»;

alla lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole: «all'articolo 34» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

"7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133";

b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

"7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

'4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000'".

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e ai relativi contratti stipulati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

1-quater. All'articolo 11, comma 1, alinea, del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: "gli Uffici speciali per la ricostruzione" sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione".

1-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalita' di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale"

;

al comma 2:

alla lettera a) e' premessa la seguente:

0a) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nel programma delle infrastrutture ambientali e' compreso il ripristino della sentieristica nelle aree protette, nonche' il recupero e l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento nelle aree"

;

alla lettera a), dopo le parole: «oppure i Comuni» sono inserite le seguenti: «, le unioni dei Comuni, le unioni montane» e la parola: «interessate» e' sostituita dalla seguente: «interessati»;

dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

a-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o piu' degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purche' iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente e' consentito esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalita' previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalita' e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale"

;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, devono essere effettuati nel territorio del medesimo comune di svolgimento dell'attivita'. In caso di indisponibilita' di un immobile idoneo ovvero qualora la delocalizzazione nell'ambito del medesimo comune risulti eccessivamente onerosa, anche tenuto conto delle esigenze di continuita' e di salvaguardia dell'attivita', la delocalizzazione puo' essere effettuata in un altro comune, purche' vi sia l'assenso del comune sede dell'attivita' economica e di quello ove la stessa e' delocalizzata.

2-ter. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e le nuove funzionalita' del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' per il miglioramento dei servizi resi all'utenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in modo da favorirvi la ripresa delle attivita' sociali ed economiche, e' autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2018.

2-quater. All'onere di cui al comma 2-ter si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-sexies. All'articolo 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di assicurare la continuita' del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'articolo 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalita' stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalita' di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente piu' convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e della valutazione di congruita' dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, e' individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalita' previste dall'articolo 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai...

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