DECRETO 29 dicembre 2023 - Istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze. (24A00903)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 3, e 118 della Costituzione italiana

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e in particolare l'art. 9, paragrafo 2, lettere g) e j)

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»

Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che definisce i compiti e le funzioni dell'Osservatorio permanente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la verifica dell'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, provvedendo all'acquisizione periodica e sistematica, dei dati di cui al comma 8, lettere a), b) e c)

Visti gli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, con i quali, rispettivamente, vengono definite le attribuzioni del Ministero della sanita' e viene istituito il Servizio centrale per le dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti e psicotrope presso il Ministero della sanita' per lo svolgimento dei compiti di indirizzo e coordinamento in materia e per la raccolta e l'elaborazione dei dati di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c)

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni che, all'art. 3-septies, comma 2, definisce le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59

, e, in particolare, l'art. 118

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

, e, in particolare, gli articoli 47-bis e 47-ter

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 125, che all'art. 8 dispone che il Ministro della salute trasmette al Parlamento una relazione annuale sugli interventi realizzati in materia di alcoldipendenza

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»

Visto l'art. 2-sexies del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, il quale:

al comma 1, prevede che i trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, paragrafo 1, del predetto regolamento UE, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento ovvero da atti amministrativi generali, che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato

al comma 2, stabilisce che si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, tra l'altro nelle materie di cui alle lettere u), v), aa) limitatamente alle dipendenze e assistenza, e cc), limitatamente ai trattamenti effettuati per fini di ricerca scientifica nonche' per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan)

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'Amministrazione digitale»

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante

Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

, e, in particolare l'art. 1, comma 4, che trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le inerenti risorse finanziarie, i compiti in materia di politiche antidroga

Visto il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, che ha tra l'altro modificato la denominazione del «Servizio pubblico per le tossicodipendenze» in «Servizio pubblico per le dipendenze» (Ser.D)

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, che all'art. 1, comma 133, dispone il trasferimento al Ministero della salute dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese

Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per gli affari sociali 30 novembre 1990, n. 444, recante il regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unita' sanitarie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 30 gennaio 1991, n. 25

Visto il decreto del Ministro della sanita' 4 settembre 1996, recante «Rilevazione di attivita' nel settore dell'alcoldipendenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 22 ottobre 1996, n. 248

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 6 giugno 2001, n. 129, in attuazione dell'art. 2 della legge 30 novembre 1998, n. 419, che, all'art. 4, prevede che:

per favorire l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni socio-sanitarie necessarie a soddisfare le necessita' assistenziali dei soggetti destinatari, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi e' organizzata di norma attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti

la regione emana indirizzi e protocolli volti a omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato vigilando sulla loro corretta applicazione al fine di assicurare comportamenti uniformi ed omogenei a livello territoriale

Visto il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2010, n. 160, recante

Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze

(SIND)

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 11 dicembre 2012, n. 288, e, in particolare, l'art. 2

Visto il decreto di organizzazione del Dipartimento politiche antidroga del 20 novembre 2012

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 18 marzo 2017, n. 65, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», che dispone, per le persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanza:

all'art. 28, nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative necessarie e appropriate

all'art. 35, nell'ambito dell'assistenza...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT