LEGGE 30 marzo 2001, n. 125 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati

Coming into Force03 Maggio 2001
Enactment Date30 Marzo 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/04/18/001G0181/CONSOLIDATED/20170220
Published date18 Aprile 2001
Official Gazette PublicationGU n.90 del 18-04-2001
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Oggetto - Definizioni)

  1. La presente legge reca norme finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli alcoldipendenti, ai sensi della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1982 sui problemi dell'alcolismo nei Paesi della Comunita', della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di consiglio, del 29 maggio 1986, concernente l'abuso di alcol, e delle indicazioni della Organizzazione mondiale della sanita', con particolare riferimento al piano d'azione europeo per l'alcol di cui alla risoluzione del 17 settembre 1992, adottata a Copenaghen dal Comitato regionale per l'Europa della Organizzazione stessa, ed alla Carta europea sull'alcol, adottata a Parigi nel 1995.

  2. Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.

Art 2.

(Finalita)

La presente legge:

  1. tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;

  2. favorisce l'accesso delle persone che abusano di bevande alcoliche e superalcoliche e dei loro familiari a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;

  3. favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo e dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;

  4. promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale che si occupa dei problemi alcolcorrelati;

  5. favorisce le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi alcolcorrelati.

Art 3.

(Attribuzioni dello Stato)

  1. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Consulta di cui all'articolo 4, nel rispetto delle competenze attribuite allo Stato ed alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle previsioni del piano sanitario nazionale, sono definiti:

    1. i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi, dei servizi per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, secondo criteri che tengano conto dell'incidenza territoriale degli stessi;

    2. gli standard minimi di attivita' dei servizi individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle funzioni indicate alla lettera a);

    3. i criteri per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati, da realizzare secondo modalita' che garantiscano l'elaborazione e la diffusione degli stessi a livello regionale e nazionale;

    4. le azioni di informazione e di prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle universita', nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile.

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti opportuni affinche' siano intensificati i controlli sulle strade durante le ore in cui e' maggiore il rischio di incidenti legati al consumo e all'abuso di alcol, dotando gli addetti ai controlli di attrezzature idonee, secondo una distribuzione territoriale sufficiente a garantire un'attivita' di controllo continuativa.

  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco adotta un provvedimento diretto ad assicurare che siano erogati a carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci utilizzati nelle terapie antiabuso o anticraving dell'alcolismo, per i quali e' necessaria la prescrizione medico-specialistica. I medicinali, inseriti in classe H, sono dispensati dalle farmacie ospedaliere e per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalita' definite con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni piu' rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese distributrici.

  4. Per la realizzazione delle attivita' di monitoraggio di cui al comma 1, lettera c), e' autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per la realizzazione delle attivita' di informazione e di prevenzione di cui al comma 1, lettera d), e' autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per le attivita' di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art 4.

(Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati)

  1. E' istituita la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, di seguito denominata "Consulta", composta da:

    a) il Ministro per la solidarieta' sociale, che la presiede;

    b) tre membri designati dal Ministro per la solidarieta' sociale fra persone che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale in tema di alcol e di problemi alcolcorrelati;

    c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

    d) il direttore dell'Istituto superiore di sanita' o un suo delegato;

    e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal suo presidente;

    f) due membri designati dal Ministro per la solidarieta' sociale, di cui uno su proposta delle associazioni di volontariato ed uno su proposta delle associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore;

    g) due membri designati dal Ministro per la solidarieta' sociale, di cui uno su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali ed uno su proposta delle associazioni dei produttori e dei commercianti di bevande alcoliche;

    h) due membri designati dal Ministro della sanita';

    i) due membri designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

    l) il presidente della Societa' italiana di alcologia o un suo delegato.

  2. La Consulta nomina al proprio interno un vicepresidente.

  3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) ed h), e' designato un membro supplente. I componenti della Consulta durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni dalla data di...

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