Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine721-724

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@CORTE COSTITUZIONALE 17 luglio 2001, n. 251 (c.c. 9 maggio 2001). Pres. Ruperto - Est. Zagrebelsky - Amato c. Prefettura di Mantova.

Patente - Revoca e sospensione - Soggetti che siano stati sottoposti a misure di prevenzione - Revoca della patente di guida - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 76 Cost., l'art. 120, comma primo, nuovo c.s., in relazione all'art. 130, comma primo, lett. b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 1423/56, come sostituita dalla legge 326/88, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata. (Nuovo c.s., art. 120; nuovo c.s., art. 130) (1).

    (1) L'ordinanza di rinvio Tar Calabria, 26 gennaio 2000, trovasi pubblicata in G.U., 1ª serie spec., n. 43 del 18 ottobre 2000, p. 127. La richiamata sentenza Corte cost. 24 luglio 1996, n. 305, in Corte cost. 1996, 2530.


RITENUTO IN FATTO. 1.1. - Con ordinanza del 26 gennaio 2000 (r.o. n. 594/2000) il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

1.2. - Nel giudizio principale è stato chiesto l'annullamento di un decreto di revoca della patente di guida, adottato dal prefetto competente, in data 15 settembre 1998, in ragione del fatto che il relativo titolare era stato precedentemente sottoposto, con provvedimento emanato nel 1990, a una misura di prevenzione (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), per la durata di un anno.

Osserva il tribunale amministrativo che i motivi di impugnativa addotti dal ricorrente andrebbero rigettati poiché la revoca della patente, alla stregua della disciplina vigente, costituisce atto vincolato una volta che vi sia sottoposizione, attuale o pregressa, alla misura di prevenzione; di qui la rilevanza del dubbio di costituzionalità della norma sulla cui base è stato adottato l'atto impugnato.

1.3. - Il rimettente svolge preliminarmente alcune argomentazioni relativamente alla natura della norma sottoposta al controllo di costituzionalità.

L'art. 120 del codice della strada, nella sua versione originaria, disponeva circa i «requisiti morali» per ottenere la patente di guida, stabilendo, tra l'altro, che non potesse essere rilasciata la patente a coloro che «sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 [...] fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi»; e il successivo art. 130 [comma 1, lettera b)] stabiliva che in presenza delle medesime condizioni dovesse essere disposta la revoca della patente di guida già rilasciata.

Su questo quadro normativo è intervenuta - prosegue il tribunale amministrativo - la sentenza n. 354 del 1998 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità della citata disciplina, nella parte in cui prevedeva la revoca della patente per coloro che «fossero stati» sottoposti a una misura di sicurezza, per violazione dell'art. 76 della Costituzione: la Corte, nella circostanza, ha rilevato che a porre una simile previsione, innovativa e restrittiva rispetto alla disciplina del preesistente codice della strada (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), il legislatore delegato non era abilitato, alla stregua della portata della legge di delega 13 giugno 1991, n. 190, che consentiva solo un riordino e non anche una sostanziale riforma della materia.

L'art. 120, peraltro - osserva ancora il rimettente - è stato, già prima della citata decisione della Corte (che concerneva ratione temporis le norme originarie del codice della strada), sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina di procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli): ma tale fonte regolamentare ha mantenuto nella sostanza inalterato il contenuto delle previsioni originarie, continuando in particolare a imporre la revoca della patente in ogni caso di pregressa sottoposizione del titolare a una misura di sicurezza o a una misura di prevenzione.

Ora, rileva il rimettente, l'atto amministrativo di revoca della patente, del quale si controverte nel giudizio principale, è certamente successivo all'entrata in vigore del D.P.R. n. 575 del 1994 ed è pertanto adottato in attuazione della norma come sostituita da esso; ma «l'apparente veste non legislativa» della disposizione che viene in rilievo nel giudizio a quo non è di ostacolo alla sua sottoposizione a sindacato di costituzionalità.

Infatti, il D.P.R. citato è stato emanato in forza di una delega regolamentare contenuta nell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che autorizzava (comma 7) il Governo ad adottare «Norme di regolamentazione di procedimenti amministrativi» elencati in apposito allegato, dettando allo scopo una serie di criteri e principi-guida, quali la finalità di semplificazione e snellimento, l'uniformità dei procedimenti dello stesso tipo e così via, e che stabiliva (comma 8) che le norme «anche di legge» regolatrici dei medesimi procedimenti fossero abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti in questione.

Nel disciplinare la materia, il D.P.R. ha riscritto l'intera norma dell'art. 120 del codice della strada, lasciando però immutata la parte di carattere sostanziale concernente le condizioni soggettive comportanti la revoca della patente di guida, così come dispone ora il «nuovo» comma 1 dell'art. 120, essenzialmente riproduttivo della vecchia disciplina.

Poiché peraltro il D.P.R. - anche secondo il parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema...

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