Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e' autorizzato a bandire, in coerenza con gli obiettivi e le finalita' del piano generale di intervento nel Mezzogiorno, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi per l'attribuzione di borse di studio a carattere biennale, non rinnovabili, da concludere entro il 31 dicembre 1990, in favore di giovani laureati e giovani diplomati di eta', rispettivamente, non superiore a ventinove e ventidue anni compiuti alla data del bando e residenti alla stessa data nelle regioni meridionali, definite ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Il bando deve prevedere, oltre ai requisiti di partecipazione, l'ammontare lordo dell'assegno mensile, non superiore rispettivamente a lire 1 milione e 800 mila per i borsisti laureati e a lire 1 milione e 500 mila per i borsisti diplomati. In caso di utilizzazione all'estero delle borse di studio il relativo importo sara' pari a quello ordinariamente corrisposto dal CNR per le borse di studio da fruire all'estero.
Le borse di studio sono utilizzate presso gli organi di ricerca del CNR, ovvero presso istituti universitari e di ricerca nazionali, stranieri o internazionali della rete scientifica o di quella del sistema produttivo di beni e servizi, di riconosciuta competenza nei settori connessi con gli obiettivi e le finalita' di cui al comma 1. 4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento...
LEGGE 1 agosto 1988, n. 326 - Borse di studio per giovani laureati e diplomati residenti nel Mezzogiorno
Coming into Force | 24 Agosto 1988 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1988/08/09/088G0382/CONSOLIDATED/20080625 |
Enactment Date | 01 Agosto 1988 |
Published date | 09 Agosto 1988 |
Official Gazette Publication | GU n.186 del 09-08-1988 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA la seguente legge:
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