Sentenza nº 354 da Constitutional Court (Italy), 21 Ottobre 1998

Date21 Ottobre 1998
IssuerConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.354

ANNO 1998

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Prof. Cesare MIRABELLI Presidente

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO Giudice

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, lettera t), della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale) e dell’art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sia nel testo anteriore all’entrata in vigore del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), che nel testo sostituito dall’art. 5, comma 1, del citato d.P.R. n. 575 del 1994, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1997 dal Tribunale amministrativo regionale della Campania sul ricorso proposto da Gioacchino De Rosa contro il Prefetto della Provincia di Napoli, iscritta al n. 680 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

  1. — Il Tribunale amministrativo regionale della Campania solleva, con ordinanza del 24 giugno 1997, questione di costituzionalità dell’art. 2, lettera t), della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale) e dell’art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) - sia nel testo anteriore che in quello successivo alla sostituzione operata con l’art. 5, comma 1, del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli) -, in riferimento agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione, secondo i profili che si espongono di seguito.

  2. — Il Tribunale amministrativo rimettente é chiamato a decidere sul ricorso, proposto dall’interessato, per l’annullamento di un provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida, adottato in conseguenza della sottoposizione del titolare alla misura di sicurezza della libertà vigilata, misura disposta con provvedimento del competente magistrato di sorveglianza.

    Il giudice a quo riferisce innanzitutto la sequenza cronologica delle vicende che interessano il procedimento: con sentenza dell’11 novembre 1986 della Corte d’Appello di Napoli, il soggetto veniva condannato e contestualmente era disposta la sua sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata, per la durata di due anni (successivamente ridotta a un anno con provvedimento del 3 dicembre 1992 del magistrato di sorveglianza di Napoli); la misura di sicurezza era applicata fino al 26 ottobre 1994, quando il competente ufficio di sorveglianza ne disponeva la revoca, per il venir meno della pericolosità sociale del prevenuto anche alla luce dell’attività lavorativa di autotrasportatore nel frattempo intrapresa; successivamente, peraltro, all’interessato veniva notificato (in data 13 novembre 1996) il provvedimento, adottato il 12 aprile 1995, con il quale il prefetto di Napoli, riscontrato il venir meno di un requisito morale stabilito dalla legge, aveva revocato la patente di guida nel frattempo rilasciata.

    Osserva al riguardo il rimettente che il provvedimento impugnato risulta adottato, ratione temporis, in applicazione dell’allora vigente art. 130 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (cod. strada), che, al comma 1, lettera b), prescriveva che la revoca della patente conseguisse, vincolativamente, al venir meno dei "requisiti morali previsti dall’art. 120"; quest’ultimo a sua volta escludeva il possesso dei requisiti anzidetti in coloro che "... sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali... fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi".

    Questa disciplina - prosegue il rimettente - é stata poi aggiornata con il d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, entrato in vigore a partire dal 1° ottobre 1995 (ex art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito in legge 5 gennaio 1996, n. 11) e dunque prima della data di notifica del provvedimento del prefetto; ma l’art. 120 cod. strada é rimasto sostanzialmente immutato relativamente alla parte che rileva ai fini della questione sollevata, giacchè esso continua a ritenere privo dei requisiti "morali" per il valido possesso del titolo di abilitazione alla guida chi sia, o sia stato, sottoposto a misure di sicurezza personali, fatti sempre salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, e continua dunque a prescrivere la revoca della patente in presenza di dette circostanze.

  3. — Il giudice a quo effettua quindi una disamina del complessivo sistema normativo che viene in rilievo nella fattispecie, in particolare dell’art. 120 cod. strada, osservando che la sottoposizione a una misura di sicurezza, in atto o anche esaurita, fa scattare il dovere di revocare la patente di guida, senza che risulti influente il fatto che, a seguito di riesame della pericolosità, la misura di sicurezza sia stata a sua volta revocata.

    La revoca della misura di sicurezza (art. 207 cod. pen.) ha lo scopo, infatti, di delimitare il principio di indeterminatezza nel tempo delle misure di sicurezza, applicabili in concreto fino al venir meno dello stato di pericolosità, e vale a contenere, nel concorso delle regole dettate dal codice penale e da quello di rito sulla durata minima della misura e sui modi del riesame della pericolosità, l’efficacia della misura rispetto al tempo. La revoca in argomento, quindi, "lascia impregiudicata" la circostanza che la misura sia stata eseguita con provvedimento non più impugnabile. Se ciò sia avvenuto, come é nella specie, la possibilità per l’interessato di ottenere una nuova patente di guida é condizionata all’intervento di un provvedimento di riabilitazione (art. 178 cod. pen.), che non può certamente farsi coincidere con la revoca della misura di sicurezza ex art. 207 cod. pen., quella presupponendo questa (art. 179, quarto comma, numero 1), cod. pen.).

    Dunque, la misura di sicurezza, sia essa fondata su un provvedimento definitivo o ancora soggetto a rimedi, va eseguita, e tale esecuzione integra la circostanza sufficiente al doveroso intervento del prefetto, che può essere contrastato o può venir meno solo a seguito di riabilitazione.

    Tale é il senso del disposto letterale dell’art. 120 cod. strada, che include nella propria previsione coloro che "sono o sono stati" sottoposti a una misura di sicurezza, innovando sul punto, in senso rigoristico, il precedente codice (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), che, all’art. 82, considerava solo la misura in atto ("sono sottoposti").

    Deriva, da quanto detto, la legittimità del provvedimento prefettizio impugnato e dunque la necessità di una verifica di costituzionalità delle norme sulla cui base esso é stato emanato.

  4. — Il Tribunale amministrativo prospetta tre censure: le prime due, definite "formali", entrambe riferite al parametro dell’art. 76 della Costituzione, in relazione di subordinazione tra loro; la terza, definita "sostanziale", sollevata in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione.

    4.1. — Per un primo aspetto, é rimessa all’esame della Corte la verifica della conformità all’art. 76 della Costituzione della normativa di delegazione, assumendosi dal giudice a quo il difetto di indicazione dei principi e criteri direttivi necessari ai fini della valida delega al Governo della funzione legislativa.

    Dalla norma generale dell’art. 1 della legge n. 190 del 1991 (con la quale il Governo é stato delegato a "...rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche opportune o necessarie in conformità dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 2, la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, comprese le disposizioni dei testi unici..." recanti le codificazioni precedenti) e dal successivo art. 2, lettera t), che indica i principi e criteri relativi alla disciplina "del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida, anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale" o di prevenzione, si desume, ad avviso del rimettente, una portata estremamente ampia della delega, che riguarda tutta la preesistente disciplina della motorizzazione e della circolazione; la seconda norma, in particolare, sembra attribuire al Governo una sorta di delega in bianco, in cui i limiti della funzione legislativa conferita sono rappresentati solo...

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